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Sentenza

Sentenza n. 16259/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202606898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento in Italia della formazione professionale e del titolo abilitante conseguito in Spagna per la classe di concorso ADAA - sostegno nella scuola dell’infanzia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 27 giugno 2025 la domanda n. 45495 per il riconoscimento in Italia del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione docente. Ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva concluso il procedimento entro il termine applicabile: secondo la ricorrente, il termine complessivo di 120 giorni risultava dal combinato disposto dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007. Ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di adottare un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: presentazione di un’istanza formale e scadenza del termine senza una pronuncia dell’amministrazione. Ha individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorità competente e ha rilevato che, alla data di proposizione del ricorso, era scaduto il termine per concludere il procedimento senza che fosse stato adottato un provvedimento espresso. In base all’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e decidere entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; l’eventuale richiesta di integrazioni può portare il termine complessivo al massimo a quattro mesi. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando l’elevato numero di procedimenti della stessa tipologia. In caso di ulteriore inadempimento, provvederà il commissario ad acta individuato nel responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, entro i successivi 90 giorni e con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    Per ritenere la sussistenza del richiesto obbligo di provvedere è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’Amministrazione.

    L’azione avverso il silenzio presuppone la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine di conclusione senza un pronunciamento dell’amministrazione.

  • art. 117 c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, alla stregua dell’orientamento consolidatosi presso questo Tribunale.

    La tutela contro il silenzio è accolta quando sussistono l’istanza formale, la scadenza del termine e l’assenza di un provvedimento espresso; nel caso concreto il giudice ordina all’amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Osserva il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento in data 27 giugno 2025, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007

    Il giudice applica il termine generale di conclusione del procedimento e accerta la sua violazione, insieme a quella del termine speciale previsto per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.

    Per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’UE, l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione e del Merito, succeduto nella denominazione al Ministero indicato dalla norma.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere le integrazioni; la verifica e l’eventuale richiesta concorrono alla determinazione del termine complessivo per la conclusione.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche i tempi per la verifica e l’eventuale richiesta di integrazioni, il TAR individua un termine complessivo massimo di quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 204/2022

    l’art. 5 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604.

    La norma è richiamata per identificare l’attuale denominazione dell’amministrazione competente, già individuata nell’assetto ministeriale precedente.

Massime di principio

  • Ai fini dell’azione contro il silenzio-inadempimento, l’obbligo di provvedere sussiste quando è stata presentata una formale istanza, è scaduto il termine applicabile e l’amministrazione non ha adottato alcuna pronuncia.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e adotta il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; se sono richieste integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e, per il caso di persistente inadempimento, nominare un commissario ad acta, fissandone il termine per l’intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTermini del procedimento e silenzioRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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