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Sentenza

Sentenza n. 1963/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del decreto datato -OMISSIS-, con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione di Grosseto ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata nel suo interesse, comunicato via pec in data -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202300592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dello Sportello Unico per l'immigrazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino della Macedonia del Nord ha impugnato il diniego di emersione, deducendo carenza di motivazione: l’Amministrazione non avrebbe indicato gli accertamenti svolti né specificato quali reati fossero ritenuti ostativi, impedendogli di verificare la correttezza della decisione. All’udienza il TAR ha prospettato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., l’irricevibilità per tardività. Dagli atti risultava che il diniego era stato inviato agli indirizzi indicati nella domanda: il datore di lavoro lo aveva ricevuto, mentre il lavoratore era risultato irreperibile e non aveva comunicato un diverso domicilio. Il ricorrente aveva inoltre chiesto informazioni sullo stato della pratica circa due anni dopo la presentazione dell’istanza e il ricorso era stato notificato tardivamente rispetto alla comunicazione perfezionatasi presso il datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile, ritenendo perfezionata la comunicazione del diniego quando il datore di lavoro, interlocutore primario e qualificato della procedura, lo aveva ricevuto. L’irreperibilità del lavoratore all’indirizzo indicato nella domanda, senza comunicazione di un diverso domicilio, è stata ricondotta a negligenza della parte e non a carenza istruttoria dell’ufficio; da quella data decorreva il termine decadenziale per impugnare. La successiva richiesta di informazioni sullo stato della pratica, avanzata circa due anni dopo, non giustificava la rimessione in termini. La censura di carenza di motivazione non è stata esaminata quale motivo idoneo a superare la tardività. In via ulteriore, il TAR ha osservato che il certificato dei carichi pendenti attestava una condanna definitiva per un reato in materia di stupefacenti, ex art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, a due anni e sei mesi di reclusione e a una multa di 8.000 euro, fattispecie automaticamente ostativa ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

    in base al certificato dei carichi pendenti prodotto dall’Amministrazione resistente (cfr. doc. 4), il ricorrente risulta avere riportato, nel -OMISSIS-, una condanna definitiva per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 1 e comma 1 bis del d.P.R. n. 309/1990, ad anni due e mesi sei di reclusione e a una multa di € 8.000,00

    La sentenza identifica la condanna definitiva per il reato previsto dall’art. 73, commi 1 e 1-bis, come il presupposto fattuale della causa ostativa all’emersione, senza svolgere un’autonoma interpretazione della disposizione penale.

  • art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020

    il ricorrente risulta avere riportato, nel -OMISSIS-, una condanna definitiva per un reato in materia di stupefacenti ex art. 73, comma 1 e comma 1 bis del d.P.R. n. 309/1990, ad anni due e mesi sei di reclusione e a una multa di € 8.000,00, che – ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c) del d.l. n. 34/2020 – costituisce fattispecie automaticamente ostativa all’accoglimento della domanda di emersione, come effettivamente evidenziato nel provvedimento impugnato.

    La condanna definitiva indicata dalla norma costituisce una causa automaticamente ostativa all’accoglimento della domanda di emersione.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 29 settembre 2026, in vista della quale le parti non hanno svolto ulteriori deduzioni difensive, è stato formulato avviso ex art. 73, comma 3 c.p.a., circa la sussistenza di un possibile profilo di irricevibilità del ricorso.

    Il TAR ha dato avviso alle parti della possibile irricevibilità rilevata d’ufficio prima di decidere la causa.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione avviata su iniziativa del datore di lavoro, quest’ultimo è interlocutore primario e qualificato dell’Amministrazione; se il diniego è comunicato al datore di lavoro all’indirizzo indicato nella domanda, la comunicazione può perfezionarsi anche quando il lavoratore risulti irreperibile allo stesso indirizzo e non abbia comunicato un domicilio diverso. In tale ipotesi, il termine decadenziale d’impugnazione decorre dalla ricezione del provvedimento da parte del datore di lavoro, quando l’impossibilità di consegna al lavoratore dipenda dalla negligenza di quest’ultimo e non da carenze dell’ufficio.
  • La mera richiesta di informazioni sullo stato di una pratica, presentata a distanza di circa due anni dall’istanza, non è sufficiente a giustificare la rimessione in termini per impugnare il diniego.
  • La condanna definitiva per il reato in materia di stupefacenti indicato dall’art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020 costituisce causa automaticamente ostativa all’accoglimento della domanda di emersione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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