Circolare numero 225 del 14-11-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce come applicare il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dalla L. n. 662/1996 a ulteriori categorie di contribuenti, tenendo conto delle diverse forme di contribuzione e delle modalità di versamento. Vengono distinti i casi di morosità ed evasione, fissando i criteri di calcolo delle somme aggiuntive e della sanzione "una tantum" in rapporto alle date del 23 ottobre 1996 e del 1 gennaio 1997, nonché alle eventuali denunce spontanee. Sono inoltre richiamate le regole specifiche per il settore agricolo, per i datori di lavoro domestico e per i soggetti iscritti alla gestione del contributo del 10%, con chiarimenti sulla retroattività di alcune disposizioni della legge e sull'esonero per Stato, enti locali e altri soggetti pubblici.
Nuove linee procedurali per l'applicazione del regime sanzionatorio a artigiani, commercianti, settore agricolo, lavoro domestico e gestione L. 335/1995
Nuove linee procedurali per l'applicazione del regime sanzionatorio
La circolare fornisce le istruzioni operative per applicare il nuovo sistema sanzionatorio introdotto dalla L. n. 662/1996 a categorie di contribuenti diverse da quelle già trattate nella circolare n. 178 del 1 agosto 1997. Il criterio di fondo è che le inadempienze sorte prima del 1 gennaio 1997 devono essere sanzionate secondo i regimi succedutisi nel tempo, distinguendo tra la disciplina previgente della L. n. 48/1988 e il nuovo sistema del D.L. n. 538/1996 e della L. n. 662/1996.
Principi generali di calcolo
Per tutte le fattispecie, il calcolo delle somme accessorie deve tener conto della data di insorgenza dell'inadempienza e della data del pagamento o della richiesta di pagamento. La soglia temporale fondamentale è il 23 ottobre 1996: fino a tale data si applica il regime della L. n. 48/1988, mentre per i periodi successivi opera il nuovo impianto sanzionatorio. La circolare richiama inoltre il meccanismo di cristallizzazione delle somme aggiuntive quando esse abbiano già raggiunto il tetto massimo richiedibile alla data del 23 ottobre 1996, oppure il loro adeguamento fino al nuovo limite previsto dalla L. n. 662/1996.
Artigiani e commercianti
Per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti la circolare distingue tra:
- omesso o ritardato pagamento dei contributi alle scadenze ordinarie;
- evasione, che si configura soprattutto per l'omissione della denuncia di inizio attività.
Nel caso di evasione, la sanzione "una tantum" può essere ridotta al 30% se la denuncia è spontanea, presentata prima di contestazioni o richieste dell'Istituto e comunque entro sei mesi dal termine di pagamento, a condizione che il versamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia. Restano esclusi dal beneficio i casi di iscrizione d'ufficio e le denunce presentate oltre il semestre.
Per i contributi già imposti e non versati, la circolare disciplina separatamente i versamenti scaduti entro e oltre il 23 ottobre 1996. Per quelli scaduti entro tale data si applica la L. n. 48/1988, con tasso annuo del 50% fino al 200% dei contributi omessi più interessi legali; per quelli successivi si applica il nuovo sistema con maggiorazione di tre punti dell'interesse di dilazione, fino al limite del 100% dei contributi dovuti.
Evasione e tetti massimi per artigiani e commercianti
Nei casi di evasione relativi a periodi scaduti entro il 23 ottobre 1996, se le sanzioni hanno già raggiunto o superato il nuovo tetto del 100% più una tantum, esse restano cristallizzate; altrimenti vanno integrate fino a tale soglia. Quando la denuncia spontanea è presentata oltre i 30 giorni dall'inizio dell'attività ma entro sei mesi dal termine del primo pagamento, il tetto massimo diventa il 100% dei contributi più una tantum ridotta al 30%; oltre i sei mesi, la una tantum è dovuta nella misura ordinaria fissata dal decreto interministeriale del 18 marzo 1997. Per i periodi successivi al 23 ottobre 1996 si applica pienamente la L. n. 662/1996.
Settore agricolo
La circolare riepiloga anzitutto le diverse regole di denuncia e riscossione per i soggetti del settore agricolo:
- datori di lavoro, con denuncia trimestrale degli operai a tempo determinato e indeterminato e versamenti ai mesi di settembre, dicembre, marzo e giugno;
- coltivatori diretti, concedenti in mezzadria e imprenditori agricoli a titolo principale, con denuncia entro 90 giorni e pagamento in quattro rate annuali;
- concedenti di terreni a compartecipazione e piccola colonia, con denuncia entro 30 giorni dalla stipula e rinnovo annuale della stessa.
Per i contributi già imposti e non versati valgono gli stessi criteri previsti per artigiani e commercianti. Nei casi di evasione, il momento rilevante per far sorgere l'obbligazione sanzionatoria coincide con la data in cui i contributi dovevano essere pagati: non si ha evasione sanzionabile fino a quando non si verifica il ritardo nel pagamento. Se la denuncia spontanea è effettuata entro sei mesi dal termine di pagamento e il dovuto è versato nei termini assegnati dall'Istituto, la una tantum è applicabile nella misura del 30%; in caso contrario si applicano le misure ordinarie del decreto interministeriale.
Evasione nel settore agricolo e regime temporale
Per i versamenti in scadenza entro il 23 ottobre 1996 si applica la L. n. 48/1988 fino a quella data, con le medesime regole di cristallizzazione o integrazione già viste per gli altri settori. La circolare precisa inoltre che per la terza e la quarta rata del 1996 dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e degli imprenditori agricoli a titolo principale, il calcolo deve essere effettuato separatamente. Per i versamenti scaduti oltre il 23 ottobre 1996 si applica direttamente la L. n. 662/1996, con somme aggiuntive fino al 100% e una tantum graduata secondo il decreto interministeriale.
Regimi speciali e contributi agricoli pregressi
Per il settore agricolo si richiamano integralmente i regimi speciali previsti dai commi 219 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 662/1996, relativi a procedure concorsuali, incertezze interpretative, enti non economici, Stato ed enti locali. La circolare rinvia alla disciplina generale della circolare n. 65 del 18 marzo 1997 e precisa che gli interessi legali ex art. 1282 c.c. continuano a trovare applicazione quando il ritardo non è dovuto a comportamenti omissivi del debitore. Viene inoltre ricordata l'estinzione, per effetto dell'art. 4, comma 4-bis, della L. n. 140/1997, delle obbligazioni per somme aggiuntive, sanzioni amministrative e interessi nei confronti dei contribuenti agricoli che abbiano versato la sorte capitale entro il 29 marzo 1997.
Datori di lavoro domestico
Per il lavoro domestico, il versamento avviene tramite bollettini postali rilasciati dall'Istituto. Sono considerate sanzionabili le omissioni o tardività della denuncia del rapporto di lavoro, le denunce non veritiere e, come ipotesi di evasione, anche la tardiva presentazione dei bollettini trimestrali di pagamento, che hanno valore di denuncia contributiva obbligatoria.
La denuncia spontanea della situazione debitoria, se effettuata prima di contestazioni o richieste dell'Istituto e comunque entro sei mesi dal termine di pagamento, consente l'applicazione della sanzione nella misura del 30%, purché il pagamento sia eseguito entro 30 giorni dalla denuncia. Se il contribuente ha fornito i dati corretti ma ha versato meno del dovuto, si configura invece morosità e si applica l'art. 1, comma 217, lett. a), della L. n. 662/1996.
Gestione contributo del 10% ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
Per i soggetti obbligati al versamento del contributo del 10% si applicano, in caso di omesso o insufficiente pagamento, le stesse somme aggiuntive previste per la gestione commercianti, cioè il regime ordinario della generalità dei contribuenti. Anche qui il discrimine temporale è il 23 ottobre 1996: fino a tale data vale la L. n. 48/1988, mentre per i periodi successivi si applicano D.L. n. 538/1996 e L. n. 662/1996.
La circolare tratta in particolare:
- le collaborazioni coordinate e continuative, per le quali il bollettino del committente ha insieme funzione di denuncia e di pagamento e il tardivo versamento integra evasione, con possibile riduzione al 30% in caso di denuncia spontanea tempestiva;
- i liberi professionisti, per i quali l'omessa o tardiva iscrizione diventa evasione se il pagamento avviene oltre la prima scadenza utile, mentre se la denuncia è tempestiva il mancato o ritardato pagamento integra morosità.
Retroattività e regimi speciali finali
La circolare conclude affermando la retroattività delle disposizioni di cui ai commi 220, 221 e 222 dell'art. 1 della L. n. 662/1996 per le situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, precisa che l'esonero dal pagamento delle somme aggiuntive previsto per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e per gli enti locali si estende anche agli interessi legali per le inadempienze sorte prima del 1 gennaio 1997, purché non definite a quella data.
Punti principali
Ambito e criteri generali di applicazione
La circolare estende ad altre categorie di contribuenti le indicazioni già fornite con la circolare n. 178 del 1 agosto 1997. Per tutte le fattispecie, le inadempienze sorte prima del 1 gennaio 1997 devono essere assoggettate, dal momento del loro verificarsi fino al pagamento o alla richiesta di pagamento, ai diversi regimi sanzionatori succedutisi nel tempo. In particolare, per il calcolo occorre fare riferimento fino al 23 ottobre 1996 alla L. n. 48/1988 e, per i periodi successivi, al sistema introdotto dal D.L. n. 538/1996 e dalla L. n. 662/1996.
Artigiani e commercianti: distinzione tra morosità ed evasione
Per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti la circolare distingue tra omesso o ritardato pagamento di contributi alle scadenze ordinarie e evasione, intesa come omissione della denuncia di inizio attività. In caso di evasione, la legge prevede una riduzione della sanzione "una tantum" se la denuncia è presentata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste dell'Istituto, entro sei mesi dal termine di pagamento e con versamento dei contributi entro 30 giorni dalla denuncia. La riduzione non opera nei casi di iscrizione d'ufficio o di denuncia oltre i sei mesi.
Contributi già imposti e non versati: artigiani e commercianti
Per i versamenti trimestrali scaduti entro il 23 ottobre 1996 si applica il regime della L. n. 48/1988, con tasso annuo del 50% fino al 200% dei contributi omessi, più interessi legali. Se al 23 ottobre 1996 le somme aggiuntive hanno già raggiunto o superato il nuovo tetto del 100% dei contributi, esse restano cristallizzate; se sono inferiori, vanno incrementate fino a tale limite. Per i versamenti scaduti dopo il 23 ottobre 1996, le sanzioni si calcolano maggiorando di 3 punti l'interesse di dilazione in vigore alla data del calcolo, fino al limite del 100% dei contributi dovuti.
Evasione per artigiani e commercianti: criterio di calcolo
Nei casi di evasione, per i periodi scaduti entro il 23 ottobre 1996 si applica dapprima la L. n. 48/1988 e, se necessario, si procede alla cristallizzazione o all'integrazione fino al nuovo tetto del 100% più "una tantum" previsto dalla L. n. 662/1996. In presenza di denuncia spontanea tardiva ma entro sei mesi dal primo pagamento, il tetto massimo è pari al 100% dei contributi più una "una tantum" ridotta al 30%; oltre i sei mesi si applica la misura ordinaria fissata dal decreto interministeriale del 18 marzo 1997. Per i periodi successivi al 23 ottobre 1996 si applica integralmente la L. n. 662/1996, con somme aggiuntive fino al 100% e "una tantum" graduata.
Settore agricolo: scadenze e modalità di riscossione
La circolare riepiloga le modalità di denuncia e versamento per i diversi soggetti del settore agricolo: datori di lavoro, coltivatori diretti, concedenti di mezzadria e imprenditori agricoli a titolo principale, nonché concedenti a compartecipazione e piccola colonia. Sono richiamati i termini trimestrali o annuali previsti dalla normativa speciale e le modalità di riscossione, che in alcuni casi avvengono in unica soluzione per periodi pregressi.
Settore agricolo: applicazione del nuovo regime sanzionatorio
Per i contributi già imposti e non versati valgono le stesse regole previste per artigiani e commercianti. Nei casi di evasione, il momento di insorgenza dell'obbligazione sanzionatoria coincide con la data in cui i contributi dovevano essere pagati; fino a quel momento non si configura evasione sanzionabile. La denuncia spontanea entro sei mesi dalla data di pagamento consente, se accompagnata dal versamento entro i termini assegnati dall'Istituto, l'applicazione della "una tantum" al 30%; in caso contrario si applica la misura piena del decreto interministeriale del 18 marzo 1997.
Settore agricolo: limiti temporali e cristallizzazione
Per i versamenti scaduti entro il 23 ottobre 1996 si applica la L. n. 48/1988 fino a tale data, con possibilità di cristallizzare le somme aggiuntive se hanno già raggiunto o superato il nuovo tetto oppure di integrarle fino al limite previsto dalla L. n. 662/1996. Per le rate di luglio e settembre 1996 dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli imprenditori agricoli a titolo principale il calcolo va effettuato separatamente. Per i versamenti scaduti oltre il 23 ottobre 1996 si applica direttamente la L. n. 662/1996, con somme aggiuntive fino al 100% e "una tantum" graduata.
Regimi speciali e contributi pregressi nel settore agricolo
La circolare richiama l'applicazione dei regimi speciali previsti dai commi 219 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 662/1996 per procedure concorsuali, incertezze interpretative, enti non economici, Stato ed enti locali, rinviando alle istruzioni generali della circolare n. 65 del 18 marzo 1997. Viene inoltre ribadito che per gli interessi legali ex art. 1282 c.c. valgono le medesime regole, quando il ritardo non dipenda da comportamenti omissivi del debitore. È richiamata anche l'estinzione delle obbligazioni per somme aggiuntive, sanzioni amministrative e interessi per i contribuenti agricoli che abbiano versato la sorte capitale entro il 29 marzo 1997.
Datori di lavoro domestico: fattispecie sanzionabili
Per il lavoro domestico sono considerate sanzionabili le omissioni o tardività nella denuncia del rapporto di lavoro, le denunce non conformi al vero e, come evasione, anche la tardiva presentazione dei bollettini trimestrali di pagamento, poiché essi valgono quale denuncia contributiva obbligatoria. La sanzione "una tantum" segue i criteri dei decreti interministeriali emanati in attuazione del D.L. n. 538/1996 e della L. n. 662/1996.
Datori di lavoro domestico: denuncia spontanea e morosità
Se la denuncia della situazione debitoria è spontanea, presentata prima di contestazioni e comunque entro sei mesi dal termine di pagamento, la sanzione è dovuta nella misura del 30%, purché il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia, anche con bollettino ordinario se necessario. La morosità si configura invece quando i dati sono stati forniti correttamente ma i contributi sono stati versati in misura inferiore a quella dichiarata; in tal caso si applica l'art. 1, comma 217, lett. a), della L. n. 662/1996.
Gestione ex art. 2, comma 26, L. 335/1995: contributo del 10%
Per i soggetti tenuti al contributo del 10% si applicano, in caso di omesso o insufficiente pagamento, le somme aggiuntive previste per la gestione commercianti, cioè il regime ordinario già richiamato per la generalità dei contribuenti. Anche qui vale la distinzione temporale: fino al 23 ottobre 1996 si applica la L. n. 48/1988, mentre per i periodi successivi si applicano il D.L. n. 538/1996 e la L. n. 662/1996.
Collaborazioni coordinate e continuative e liberi professionisti
Per le collaborazioni coordinate e continuative il committente versa il contributo entro il 20 del mese successivo al pagamento dei compensi; il bollettino svolge sia funzione di denuncia sia di pagamento, per cui il ritardato versamento integra evasione, con possibile riduzione al 30% se ricorrono i presupposti della denuncia spontanea tempestiva. Per i liberi professionisti, l'omessa o tardiva iscrizione rileva come evasione se il pagamento avviene oltre la prima scadenza utile; se invece la denuncia è tempestiva, il ritardo o mancato pagamento configura morosità.
Retroattività dei commi 220, 221 e 222 della L. 662/1996
La circolare afferma che le disposizioni in materia di procedure concorsuali, enti senza scopo di lucro e sanzioni amministrative hanno efficacia retroattiva per le situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge n. 662/1996.
Stato, enti locali e interessi legali
In chiarimento di quanto già comunicato con la circolare n. 116 del 22 maggio 1997, si precisa che l'esonero dal pagamento delle somme aggiuntive per amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed enti locali si estende anche agli interessi legali per inadempienze sorte prima del 1 gennaio 1997, purché non ancora definite a tale data.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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