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Circolare

Circolare numero 224 del 14-11-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le nuove regole contributive per gli operai agricoli a tempo determinato introdotte dall'art. 4 del d.l.vo 146/97 dal 1 gennaio 1998. In particolare, chiarisce quando il calcolo dei contributi deve passare dal salario medio convenzionale alle retribuzioni effettive previste dalla contrattazione collettiva provinciale, con monitoraggio delle province e delle qualifiche interessate. Vengono inoltre disciplinati l'utilizzo dei contratti di riallineamento retributivo, i limiti di applicazione per compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti, e gli adempimenti operativi richiesti alle sedi provinciali entro dicembre 1997.

Contribuzione per operai agricoli a tempo determinato e superamento del salario convenzionale

Contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato: passaggio dal salario convenzionale alla retribuzione effettiva

La circolare disciplina l'applicazione dell'art. 4 del d.l.vo n. 146/1997 in materia di contributi dovuti per gli operai agricoli a tempo determinato. La finalità è quella di accompagnare, dal 1 gennaio 1998, il graduale superamento del salario medio convenzionale e l'introduzione del criterio della retribuzione effettiva, quando la contrattazione collettiva provinciale risulti più favorevole.

Disposizioni normative di riferimento

L'art. 4 del d.l.vo n. 146/1997 stabilisce che il salario medio convenzionale, determinato con decreto ministeriale e rilevato nel 1995, resta valido ai fini contributivi e delle prestazioni temporanee fino a quando, per le singole qualifiche degli operai agricoli, non venga superato dalla retribuzione spettante nelle singole province in base ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Dal momento del superamento trova applicazione l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, che impone di assumere come base contributiva una retribuzione non inferiore a quella stabilita da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali, se più favorevoli.

Per gli operai a tempo determinato non trova più applicazione l'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968, che ancorava la contribuzione ai salari medi convenzionali. La retribuzione da assumere a base del calcolo contributivo deve quindi essere individuata secondo i criteri dell'art. 12 della legge n. 153/1969, come modificato dall'art. 6 del d.l.vo n. 314/1997.

Criteri per la comparazione delle retribuzioni

Per stabilire quando si verifica il passaggio alla retribuzione effettiva, occorre confrontare, in ciascuna provincia, il salario medio convenzionale del 1996 con la retribuzione contrattuale prevista per ogni qualifica. Il confronto deve essere effettuato considerando la retribuzione risultante dagli istituti retributivi vigenti al 1 gennaio 1998, come derivanti dai contratti collettivi nazionali, regionali e provinciali.

La comparazione va eseguita separatamente per i diversi settori di contrattazione collettiva, tra cui quello tradizionale, florovivaistico, idraulico-forestale e altri settori analoghi. L'efficacia ai fini contributivi decorre dal primo trimestre 1998 e deve essere costantemente aggiornata tenendo conto di eventuali rinnovi contrattuali successivi al 1 gennaio 1998 e degli scaglionamenti retributivi previsti dagli accordi già esistenti con scadenza successiva a tale data.

Ai fini del confronto vanno considerati gli stessi elementi utili alla determinazione del salario medio convenzionale, come la retribuzione giornaliera e il terzo elemento. Nelle province del settore tradizionale e florovivaistico in cui sia intervenuta la rinnovazione dei contratti provinciali in applicazione del C.C.N.L. del 19 luglio 1995, la retribuzione da assumere è quella fissata a livello provinciale ai sensi dell'art. 27 del medesimo contratto collettivo. Nelle altre province occorre invece fare riferimento ai valori tabellari nazionali integrati dalle retribuzioni provinciali.

Sono escluse dalla rilevazione le retribuzioni fissate nell'ambito di programmi di graduale riallineamento retributivo, salvo che l'azienda abbia aderito al programma con deposito del relativo verbale. Inoltre, quando i contratti provinciali articolano i livelli retributivi in base a parametri predeterminati e non alle qualifiche, il confronto deve essere compiuto tra salario convenzionale e livelli economici corrispondenti ai parametri.

Effetti dei contratti di riallineamento retributivo

La circolare richiama le precedenti istruzioni della circolare n. 202 del 9 ottobre 1997 sull'applicazione dei contratti di riallineamento nel settore previdenziale agricolo. Per la manodopera a tempo determinato, la normativa si applica dal 1 gennaio 1998 e, nelle province di cui all'art. 1 della legge n. 64/1986, le retribuzioni di riallineamento possono costituire base contributiva quando si sia verificato il superamento del salario medio convenzionale da parte del salario contrattuale provinciale o del salario tabellare nazionale integrato dalle retribuzioni provinciali.

La retribuzione erogata in base agli accordi di riallineamento costituisce salario effettivo solo se ricorrono i presupposti dell'art. 23 della legge n. 196/1997: deve esistere un accordo provinciale e l'azienda deve averlo recepito con apposito verbale depositato entro e non oltre il 19 luglio 1998. In tale ipotesi l'azienda deve denunciare, per ciascun operaio a tempo determinato retribuito secondo il programma di gradualità economica, le retribuzioni effettivamente corrisposte, nel rispetto dei minimali previsti dalla precedente circolare n. 202/1997.

La circolare precisa che la denuncia delle retribuzioni effettive riguarda tutti gli operai a tempo determinato che nel trimestre hanno prestato attività presso l'azienda aderente all'accordo di riallineamento, a prescindere dalla loro qualifica.

Limiti applicativi per compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti

La disciplina introdotta dall'art. 4 del d.l.vo n. 146/1997 è strettamente collegata alla possibilità di determinare i contributi sulle retribuzioni effettivamente corrisposte. Per questo motivo essa non si applica alla contribuzione dei compartecipanti familiari, dei piccoli coloni e dei coltivatori diretti.

Di conseguenza, per l'anno 1998 i contributi dovuti dai concedenti a compartecipazione e a piccola colonia devono essere calcolati sulla base dei salari medi convenzionali determinati per il medesimo anno ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968. Analogamente, per coltivatori diretti, mezzadri e coloni devono essere assunte le retribuzioni medie giornaliere determinate per il 1998.

Istruzioni operative per le sedi provinciali

Per rendere operative le nuove disposizioni è necessario che le sedi provinciali procedano alla comparazione delle retribuzioni medie provinciali con le retribuzioni contrattuali vigenti dall'1 gennaio 1998. La rilevazione deve essere completata entro il 15 dicembre e comunicata alla Direzione Centrale Contributi - Ufficio Datori di Lavoro Agricolo - entro il 22 dicembre, tramite fax al numero 5905-7359.

La comunicazione deve indicare, per ciascuna provincia, per quali qualifiche si verifica, alla data dell'1 gennaio 1998 o a una data successiva, il superamento del salario convenzionale del 1996. Il rispetto dei tempi è considerato essenziale per consentire alla Direzione Generale di emanare in tempo utile le istruzioni conseguenti per le aziende.

Infine, la circolare informa che sono in corso la riprogettazione del modello ACC1/OTD e del modello ACC1/Diarie, nonché la rielaborazione delle procedure informatiche per l'acquisizione delle dichiarazioni di manodopera e per la tariffazione contributiva, al fine di adeguarle alla nuova disciplina e consentire la dichiarazione delle retribuzioni effettive nei casi previsti.

Punti principali

Nuovo criterio di calcolo della contribuzione

Dal 1 gennaio 1998 il salario medio convenzionale resta fermo solo fino a quando, per singole qualifiche, non venga superato dalla retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Da quel momento si applica il principio della retribuzione effettiva richiamato dall'art. 1 della legge n. 389/1989 e dall'art. 12 della legge n. 153/1969 come modificato dal d.l.vo n. 314/1997.

Comparazione tra salario convenzionale e retribuzione contrattuale

Il raffronto va effettuato provincia per provincia, confrontando il salario medio provinciale del 1996 con la retribuzione contrattuale di ciascuna qualifica risultante dagli istituti retributivi vigenti al 1 gennaio 1998. Il confronto deve essere distinto per settore di contrattazione collettiva e tiene conto anche di rinnovi successivi e scaglionamenti retributivi. L'effetto decorre dal mese di paga in cui il confronto evidenzia il superamento del salario convenzionale, con ricaduta sulla contribuzione dal primo trimestre 1998.

Ambito delle qualifiche interessate

Il passaggio alle retribuzioni effettive opera solo per i lavoratori appartenenti alle qualifiche per le quali, in quella provincia, la retribuzione contrattuale risulta superiore al salario convenzionale. Per le altre qualifiche continua ad applicarsi l'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968, quindi il calcolo contributivo resta basato sui salari convenzionali.

Contratti di riallineamento retributivo

Nei territori di cui all'art. 1 della legge n. 64/1986, se ricorrono i presupposti dell'art. 23 della legge n. 196/1997 e l'accordo provinciale è stato recepito dall'azienda con verbale depositato entro il 19 luglio 1998, le retribuzioni di riallineamento possono costituire base contributiva valida, ma solo quando sia già avvenuto il superamento del salario convenzionale. In tal caso il salario da prendere a riferimento è quello effettivamente corrisposto e l'azienda deve denunciare le retribuzioni reali di tutti gli operai a tempo determinato interessati dal programma.

Esclusioni e limiti applicativi

La disciplina dell'art. 4 del d.l.vo n. 146/1997 non si applica ai compartecipanti familiari, ai piccoli coloni e ai coltivatori diretti, perché per tali figure non è possibile fondare la contribuzione sulle retribuzioni effettive. Per il 1998 restano quindi applicabili i salari medi convenzionali per concedenti a compartecipazione e a piccola colonia, e le retribuzioni medie giornaliere per coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Adempimenti delle sedi provinciali

Le sedi provinciali devono rilevare le retribuzioni contrattuali vigenti dall'1 gennaio 1998 entro il 15 dicembre e trasmettere l'esito alla Direzione Centrale Contributi entro il 22 dicembre via fax. La rilevazione deve indicare per quali qualifiche, in ciascuna provincia, il salario convenzionale del 1996 è superato. La circolare segnala inoltre la futura riprogettazione dei modelli ACC1/OTD e ACC1/Diarie e delle procedure informatiche per consentire la dichiarazione delle retribuzioni effettive nei casi previsti.

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