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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10765/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di non convalida dell'arresto del 24/10/2024: il Procuratore deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del GIP in ordine all'insussistenza della flagranza o della quasi-flagranza. Il fatto: arresto del 23/10/2024 di Mollo e di El Hajlaoui per furto (art. 110, 624, 625 n.2 c.p.). Solo su El Hajlaoui è stata trovata la refurtiva; Mollo era in compagnia del medesimo e avrebbe raccontato di averlo incontrato poco prima. Il GIP non convalidò l'arresto di Mollo ritenendo che non sussistesse la quasi-flagranza perché la P.G. non aveva avuto percezione immediata e autonoma delle tracce del reato ma aveva svolto ulteriori brevi indagini (visionamento di immagini di telecamera) che interrompevano la contiguità temporale richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore ritenendolo infondato. Ha confermato i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite: la quasi-flagranza presuppone l'immediata e autonoma percezione da parte della polizia giudiziaria delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato; non è ammessa la trasformazione in quasi-flagranza di arresti basati esclusivamente su informazioni di vittime/terzi o su indagini successive che interrompono la continuità temporale. Nel caso concreto la P.G. non aveva assistito al reato, Mollo non mostrava comportamento sospetto né era trovato in possesso della refurtiva, e il suo coinvolgimento è stato appurato solo dopo verifiche sulle immagini; quindi la non convalida è legittima e il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • Codice penale

    art. 110, art. 624, art. 625 n.2

    Art.110 (concorso di persone nel reato) e le fattispecie di furto (art. 624) e le circostanze aggravanti (art. 625 n.2) sono le imputazioni contestate; la pronuncia non modifica il contenuto delle norme sostanziali ma si concentra sui presupposti processuali per la convalida dell'arresto in flagranza/quasi-flagranza.

  • Sezioni Unite - giurisprudenza

    Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015 (dep. 21/09/2016), P.M. in proc. Vetrice

    Principio secondo cui è illegittimo l'arresto in flagranza basato solo su informazioni di vittime/terzi; la quasi-flagranza richiede immediata e autonoma percezione delle tracce e del loro collegamento con l'indiziato da parte della P.G.

  • Cassazione - precedenti di merito

    Sez.4, n. 23162 del 13/04/2017; Sez.4, n. 5349 del 04/12/2019; Sez.5, n. 3719 del 28/11/2019 (dep. 29/01/2020)

    Conferma e specificazione del principio: la quasi-flagranza è esclusa quando le tracce sono equivoche o richiedono valutazioni non compatibili con una semplice constatazione; l'atteggiamento dell'autore può valere solo se indica con assoluta probabilità la stretta contiguità temporale rispetto all'intervento della P.G.

Massime di principio

  • La 'quasi-flagranza' richiede che la polizia giudiziaria percepisca immediatamente e autonomamente le tracce del reato e il loro collegamento inequivocabile con l'indiziato: indagini successive che interrompono la contiguità temporale escludono la quasi-flagranza.
  • Non è sufficiente per la convalida dell'arresto la sola presenza in compagnia di un autore trovato con la refurtiva; è necessario un elemento di collegamento immediato e percepito dalla P.G. (oggetti sulla persona, comportamenti inequivocabili, fuga osservata), oppure che le tracce siano tali da non richiedere valutazioni probatorie complesse.
  • Le informazioni fornite da vittime o terzi nell'immediatezza non possono da sole legittimare un arresto in quasi-flagranza se la P.G. non ha constatato direttamente e autonomamente le tracce collegate all'indiziato.
  • La visione di filmati o altre verifiche che richiedano accertamenti anche brevi possono comunque interrompere la continuità necessaria per la quasi-flagranza se implicano valutazioni non immediatamente percepibili dalla P.G.; in tali casi è preferibile procedere con indagini e, se necessario, compiere l'arresto con le garanzie procedurali ordinarie.
  • Comportamenti come la fuga o il ritrovamento immediato di refurtiva addosso costituiscono elementi forti per la convalida dell'arresto; la loro assenza impone prudenza e motivazione adeguata qualora si decida per la non convalida.

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