Sentenza n. 14756/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Prefettura di Roma, S.U.I., di rigetto della richiesta di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'8 aprile 2026 con cui la Prefettura di Roma aveva rigettato la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata in favore di un cittadino straniero. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha rappresentato che, a seguito del riesame dell'istanza, aveva annullato in autotutela il provvedimento negativo e rilasciato il nulla osta richiesto il 31 luglio 2026. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'annullamento in autotutela del diniego e il successivo rilascio del nulla osta avevano integralmente soddisfatto l'interesse sostanziale azionato. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti in applicazione della soccombenza virtuale, poiché gli elementi documentali che avevano indotto l'amministrazione a rivedere la propria posizione erano già nella sua disponibilità al momento dell'adozione del provvedimento negativo ed erano stati tempestivamente comunicati. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 750,00, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché con rifusione del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso e l'audizione delle parti.
art. 34 c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché l'annullamento in autotutela del diniego e il rilascio del nulla osta hanno soddisfatto integralmente la pretesa sostanziale della ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla in autotutela l'atto impugnato e adotta il provvedimento richiesto, soddisfacendo integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente.
- Ai fini della regolazione delle spese, il giudice amministrativo può applicare il criterio della soccombenza virtuale quando l'amministrazione abbia riesaminato favorevolmente la posizione del ricorrente sulla base di elementi documentali già nella propria disponibilità al momento dell'adozione dell'atto negativo e tempestivamente comunicati.
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