R.R. Valle d'Aosta 1/2016
Modificazioni al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull’accesso, sulle modalità e sui criteri per l’assunzione del personale dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il d.r. 1/2013 della Valle d’Aosta introducendo e disciplinando i corsi-concorso, estendendo regole su graduatorie, domande, commissioni e procedure selettive uniche anche a tempo determinato e indeterminato. Le procedure già bandite prima dell’entrata in vigore restano regolate dalle norme vigenti alla pubblicazione del bando.
Modifiche al regolamento su accesso e assunzione del personale regionale valdostano
Modifiche al regolamento sull’accesso e l’assunzione del personale regionale valdostano
Il regolamento regionale della Valle d’Aosta interviene sul regolamento 12 febbraio 2013, n. 1, per aggiornare la disciplina delle procedure selettive del personale dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico. L’intervento amplia in modo significativo l’uso del corso-concorso e delle procedure selettive uniche, chiarendo anche aspetti operativi di domande, commissioni, graduatorie e assunzioni.
Ambito della modifica
L’atto non disciplina ex novo l’intera materia, ma modifica il regolamento regionale 1/2013 in vari punti. La disciplina risultante vale nel territorio della Valle d’Aosta ed è riferita al reclutamento del personale dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico.
Introduzione e disciplina del corso-concorso
Il regolamento riconosce espressamente il corso-concorso tra le modalità di reclutamento, accanto al concorso. Viene precisato che:
- il corso-concorso può essere indetto per esami oppure per titoli ed esami;
- la procedura comprende una fase formativa e un esame finale;
- il corso è finalizzato alla formazione specifica dei candidati ed è organizzato dall’Amministrazione regionale, con eventuale collaborazione di altri enti;
- l’ammissione al corso può dipendere dal superamento di una preselezione;
- sono ammessi all’esame finale solo i candidati che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore del corso.
Le prove previste per il corso-concorso comprendono una o più prove scritte o pratiche e una prova orale; una prova scritta può essere teorico-pratica.
Regole sulle graduatorie e sugli scorrimenti
Le disposizioni sulle graduatorie vengono estese anche ai corsi-concorso. In particolare:
- tra gli strumenti utilizzabili per la copertura di posti di pari categoria e posizione rientrano anche i corsi-concorso;
- nelle graduatorie utili per la copertura dei posti si attribuisce priorità alle graduatorie di concorso e corso-concorso rispetto a quelle di selezione;
- il riferimento alle graduatorie viene ampliato anche per i diversi utilizzi successivi previsti dal regolamento.
Bando, prove e contenuti della procedura
Sono specificati e integrati i contenuti del bando per concorsi e corsi-concorso. Il bando deve indicare, per i corsi-concorso:
- il numero dei posti da ricoprire;
- il numero dei posti disponibili per il corso;
- la durata del corso;
- le modalità di svolgimento;
- i criteri e le modalità dell’eventuale preselezione.
Per le prove di concorso e di corso-concorso, il bando deve contenere le informazioni richieste dal regolamento anche con riferimento alle prove d’esame e alle eventuali riserve.
Domanda di partecipazione, disabilità e documentazione
La disciplina della domanda viene rafforzata sotto vari profili.
Per i candidati con disabilità:
- devono indicare nella domanda gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi richiesti;
- l’indicazione deve essere correlata alla situazione personale;
- va allegata una specifica certificazione medica;
- le disposizioni richiamano la legge n. 104/1992 e ogni altra norma vigente al momento dell’avvio della selezione.
Il candidato deve inoltre allegare i documenti e i titoli espressamente richiesti dal bando. Il contributo di ammissione alla procedura selettiva deve essere versato entro il termine di presentazione della domanda; in mancanza, se la regolarizzazione non avviene nel termine assegnato ai sensi dell’articolo 15, comma 3, il candidato è escluso.
Cause di non ammissione e regolarizzazione
Vengono precisate le ipotesi di esclusione dalla procedura selettiva. La non ammissione è disposta quando:
- manchi la dichiarazione di uno o più requisiti specificamente indicati;
- manchi la sottoscrizione della domanda, se richiesta in forma cartacea;
- la domanda sia presentata, recapitata o spedita oltre i termini del bando;
- la domanda sia presentata in forma diversa da quella prevista dal bando.
Le irregolarità sanabili possono essere regolarizzate entro il termine assegnato. Se il candidato non dichiara tutti gli elementi utili a dimostrare l’esonero dall’accertamento linguistico preliminare e non sana l’irregolarità, resta comunque obbligato a sostenere l’accertamento linguistico previsto per la procedura.
Commissioni esaminatrici e prove pratiche
Sono precisate le regole sulle prove pratiche. Prima dell’inizio della prova, la commissione esaminatrice stabilisce modalità e contenuti della prova, se non già previsti dal bando o definiti nella prima riunione, predispone le tracce e può fissare ulteriori criteri di valutazione. Viene inoltre eliminato un riferimento temporale che vincolava l’estrazione delle tracce all’inizio di ciascuna giornata d’esame.
Per le procedure selettive uniche, i dipendenti degli enti i cui posti sono messi a bando sono considerati componenti interni della commissione.
Procedure selettive uniche
La disciplina delle procedure selettive uniche è riscritta in modo organico. L’Amministrazione regionale può bandire procedure uniche per coprire uno o più posti disponibili nei diversi enti, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
I Comuni sono tenuti a bandire, tramite l’Amministrazione regionale, le procedure selettive per il reclutamento del personale a tempo indeterminato o determinato.
Gli enti, esclusa l’Amministrazione regionale, trasmettono alla struttura regionale competente i dati necessari all’avvio delle procedure sulla base dell’aggiornamento annuale del piano di programmazione del fabbisogno, indicando:
- categoria;
- posizione;
- profilo dei posti;
- eventuale riserva per la categoria riservataria.
L’Amministrazione regionale, verificata l’assenza di graduatorie vigenti per i profili richiesti o equivalenti, indice una o più procedure selettive, accorpando i posti secondo le competenze richieste e stabilendo se la procedura sia per esami o per titoli ed esami.
Gestisce l’intera procedura, approva le graduatorie e comunica agli enti i nominativi dei candidati aventi diritto all’assunzione. Le graduatorie approvate sono pubblicate sul sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.
Graduatorie nelle procedure selettive uniche e regole di scelta
Per ogni procedura selettiva unica sono formate:
- una graduatoria generale degli idonei;
- tante graduatorie quanti sono gli enti coinvolti.
Il candidato è inserito nella graduatoria generale e nelle graduatorie degli enti per i quali ha chiesto espressamente l’assegnazione in domanda. Se risulta vincitore in più graduatorie, può scegliere l’ente e il posto; dopo la scelta, decade dalle altre graduatorie.
Per le assunzioni a tempo indeterminato, l’utilizzo di graduatorie di altri enti è consentito tramite convenzione, solo per coprire posti già individuati negli atti di programmazione del fabbisogno. In tale ipotesi, la rinuncia all’assunzione non incide sulla collocazione in graduatoria.
Se la graduatoria generale è usata da enti non coinvolti nella procedura per assunzioni a tempo indeterminato:
- la rinuncia per due volte comporta la cancellazione dalla graduatoria generale;
- resta ferma la collocazione nelle graduatorie degli enti coinvolti.
Per le assunzioni a tempo determinato:
- il candidato che rinunci per due volte consecutive viene collocato nell’ultima posizione utile della graduatoria da cui è stato chiamato;
- non sono chiamati i candidati già in servizio presso altri enti, quando si utilizza la medesima graduatoria esitatа dalla procedura selettiva unica.
Assegnazione ai posti e priorità nelle graduatorie
Il bando deve indicare gli enti di assegnazione per ciascun posto. La graduatoria generale funge da base per le assegnazioni, ma il candidato è collocato anche nelle graduatorie degli enti per i quali abbia espresso richiesta. La disciplina privilegia la scelta del vincitore collocato in più graduatorie e regola gli effetti della rinuncia, distinguendo tra utilizzi interni alla procedura e utilizzi da parte di enti esterni.
Aspetti finanziari e contributo di ammissione
Il regolamento interviene sul contributo di ammissione alla procedura selettiva, imponendone il versamento entro il termine di scadenza della domanda. In caso di mancato pagamento e di mancata regolarizzazione nei termini, l’esclusione è automatica secondo la disciplina richiamata.
Disposizione transitoria
Le procedure selettive i cui bandi risultavano già pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione alla data di entrata in vigore del regolamento restano regolate dalle disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del rispettivo bando. La nuova disciplina non si applica quindi retroattivamente a tali procedure già avviate.
Valutazione di attualità
L’atto non è meramente storico: modifica un regolamento ancora rilevante nella disciplina del reclutamento del personale regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. La disposizione transitoria riguarda solo i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del regolamento.
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