Sentenza n. 686/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Bolsena successivamente alla diffida inoltrata il 05/12/24 finalizzata alla ri-zonizzazione del sito “loc. Il Ponte (o Corniglio)” con connessa domanda di risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., prendendo atto della rinuncia al ricorso proposta dalla società ricorrente. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità del silenzio comunale, né sono state decise le domande di obbligo di provvedere e di risarcimento del danno. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'andamento del giudizio e della decisione in rito.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Bolsena sull'istanza di riclassificazione urbanistica del sito "loc. Il Ponte (o Corniglio)"
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un ricorso contro il silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Bolsena sull'istanza del 5 dicembre 2024, diretta a sollecitare la conclusione del procedimento di riclassificazione urbanistica di un immobile di sua proprietà. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza e il risarcimento del danno asseritamente derivato dal ritardo. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, deducendone l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza. Prima della decisione, la società ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 2 gennaio 2025.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio deve essere dichiarato estinto, ex art. 35, comma 2 lett. c), c.p.a.
La norma è applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza che il giudice debba esaminare nel merito la domanda proposta.
- Quando il giudizio contro il silenzio viene estinto per rinuncia, non sono oggetto di decisione né l'illegittimità del silenzio, né l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, né l'eventuale domanda risarcitoria connessa al ritardo.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare le spese di lite tenendo conto dell'andamento del processo e della natura della decisione in rito.
Come è indicizzato
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