Sentenza del 27/01/2016 n. 1499 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30. Secondo l'Amministrazione, l'aliquota agevolata dell'1% per le imposte di registro, ipotecaria e catastale spettava soltanto se, al momento della compravendita, l'area fosse già inserita in un piano di lottizzazione approvato e fosse già stata stipulata la relativa convenzione con il Comune. La contribuente sosteneva invece che fosse sufficiente la successiva stipula o approvazione della convenzione, purché l'utilizzazione edificatoria fosse realizzata entro cinque anni dal trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il riconoscimento dell'agevolazione fiscale. Ha stabilito che la convenzione di lottizzazione non deve necessariamente essere stipulata prima dell'atto di compravendita: il beneficio può spettare anche quando, al momento del trasferimento, l'immobile sia inserito in un piano particolareggiato o di lottizzazione e la convenzione venga stipulata o il piano venga approvato successivamente, purché l'intervento edificatorio sia realizzato entro il termine quinquennale e nel rispetto delle norme urbanistiche. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
Aliquota agevolata dell'1% per il trasferimento di immobili ricompresi in piani urbanistici particolareggiati, a determinate condizioni.
L'agevolazione non richiede necessariamente che la convenzione attuativa sia stata stipulata prima del trasferimento, purché l'area sia urbanisticamente destinata all'edificazione e l'utilizzazione edificatoria avvenga entro il termine previsto.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 30
La sottoscrizione della convenzione dà diritto all'agevolazione.
La disposizione riconosce rilevanza alla sottoscrizione della convenzione, ma non stabilisce che essa debba necessariamente precedere l'atto di trasferimento. È sufficiente che la convenzione o l'approvazione del piano intervengano successivamente e che siano rispettati i requisiti sostanziali e temporali.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La norma consente di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura dell'Agenzia è stata ritenuta infondata.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali collegate a piani particolareggiati o di lottizzazione, la convenzione urbanistica non deve necessariamente essere già stipulata alla data della compravendita, se la normativa non impone espressamente tale anteriorità.
- Il requisito decisivo può essere il rispetto del termine quinquennale per l'effettiva utilizzazione edificatoria, oltre alla conformità dell'intervento alle norme urbanistiche.
- La successiva approvazione del piano o stipula della convenzione può conservare il diritto all'agevolazione, purché l'operazione sia realmente finalizzata all'edificazione e non si tratti di una mera destinazione urbanistica astratta.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia la disciplina vigente al momento dell'atto sia la documentazione urbanistica, la data di approvazione o stipula della convenzione e la concreta realizzazione delle costruzioni entro il termine previsto.
- L'Amministrazione finanziaria non può revocare automaticamente l'agevolazione solo perché la convenzione è successiva al trasferimento, se risultano rispettati gli altri requisiti sostanziali e temporali.
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