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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25428/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società in amministrazione straordinaria aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2010, con cui era stato rettificato l'imponibile per l'indebita applicazione del regime del reverse charge a un'operazione di vendita immobiliare. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle entrate aveva proposto appello, notificandolo presso gli uffici della procedura di amministrazione straordinaria, luogo indicato dalla contribuente quale domicilio eletto nel giudizio di primo grado. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva dichiarato l'appello inammissibile, ritenendo necessaria la notificazione presso il difensore costituito in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo la medesima censura; con il terzo ha contestato che, anche ritenendo nulla la notificazione, l'appello fosse stato dichiarato inammissibile anziché essere assegnato un termine per la rinnovazione. Il resistente aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per erronea indicazione della parte intimata e per la riproduzione di atti dei precedenti gradi.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità. Ha ritenuto identificabile con certezza la parte resistente dal contesto del ricorso e dagli atti dei precedenti gradi, nonostante l'erronea indicazione della denominazione della procedura, rilevando anche l'avvenuta costituzione del fallimento in cassazione. Ha inoltre ritenuto ammissibile la riproduzione di atti e provvedimenti precedenti quando necessaria a soddisfare il requisito di specificità del ricorso. Nel merito, ha accolto il primo motivo. In base all'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992, norma speciale rispetto all'art. 330 c.p.c. per la notificazione dell'appello tributario, la notificazione deve essere eseguita prioritariamente presso il domicilio eletto dalla parte nel giudizio di primo grado; tale domicilio può essere eletto anche presso un soggetto diverso dal difensore. Il successivo fallimento intervenuto durante il termine per appellare non incideva sull'efficacia dell'elezione di domicilio effettuata in primo grado, in forza del principio di ultrattività previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Pertanto, l'appello notificato presso gli uffici della procedura, luogo del domicilio eletto, non poteva essere dichiarato inammissibile per mancata notificazione al difensore. Gli altri due motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Ai fini dell'indicazione delle parti nel ricorso per cassazione non è richiesta una forma speciale; le parti devono tuttavia risultare identificabili con certezza dal contesto del ricorso e dagli atti richiamati.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato quale criterio interpretativo per ritenere sufficiente un'indicazione delle parti chiara e inequivoca, anche implicita, purché non ingannevole.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Indicato quale parametro del motivo di ricorso relativo alla violazione delle norme processuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria depositata dal controricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    «le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio»

    Nel processo tributario, per la notificazione dell'appello, il domicilio eletto dalla parte in primo grado costituisce il luogo prioritario di notificazione, anche quando sia stato eletto presso un soggetto diverso dal difensore.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Sancisce l'ultrattività dell'indicazione della residenza o sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, anche quando sopravvengano vicende processuali o modificazioni della situazione della parte durante il termine per impugnare.

  • art. 170, comma 1, c.p.c.

    La sua disciplina è recessiva rispetto alla norma speciale dell'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992 nel processo tributario.

  • art. 330 c.p.c.

    La disciplina generale delle notificazioni dell'impugnazione non prevale sulla disciplina speciale dell'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992 per l'appello tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell'appello deve essere eseguita, in via prioritaria, presso il domicilio eletto dalla parte nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992, anche se il domicilio è stato eletto presso un soggetto diverso dal difensore.
  • L'elezione di domicilio nel processo tributario è eventuale e può essere effettuata presso qualunque soggetto; non sussiste una regola che imponga necessariamente l'elezione presso il difensore.
  • Il sopravvenire del fallimento o di altra vicenda modificativa della posizione della parte durante il termine per proporre appello non rende inefficace l'elezione di domicilio compiuta nel giudizio di primo grado, per effetto del principio di ultrattività previsto dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione soltanto quando manchi o sussista un'incertezza assoluta sull'identificazione della parte contro cui è diretto; l'erronea indicazione formale della parte non determina l'inammissibilità se il destinatario è identificabile con certezza dal contesto del ricorso e dagli atti dei precedenti gradi.
  • La riproduzione nel ricorso per cassazione di parti degli atti e dei provvedimenti dei precedenti gradi non determina di per sé l'inammissibilità quando sia necessaria a rendere specifiche e verificabili le censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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