Ordinanza n. 3423/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DEL DM DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.09.2021 NOTIFICATO IL 01.10.2021 DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA - K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana per possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno di rigetto della domanda di cittadinanza. Il diniego è stato adottato perché, nel corso dell'istruttoria, sarebbero emersi elementi a carico dell'istante tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il Collegio, ai fini della decisione, ha ritenuto necessario acquisire la documentazione istruttoria posta a fondamento del provvedimento, prevedendo cautele per la tutela delle fonti informative e per non pregiudicare l'attività di intelligence. È stata prevista anche la possibilità che l'Amministrazione depositi una relazione illustrativa delle specifiche ragioni eventualmente ostative alla trasmissione degli atti.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero dell'Interno, ordinando il deposito della documentazione istruttoria entro il 7 maggio 2026, mediante doppia busta recante le indicazioni riservate stabilite nell'ordinanza. Il Collegio ha previsto che la documentazione possa essere esaminata esclusivamente dal Collegio e dal difensore nella camera di consiglio istruttoria del 12 maggio 2026, senza estrazione di copie, per consentire lo svolgimento dell'attività difensiva tutelando al contempo le fonti informative e l'attività di intelligence. La trattazione è stata rinviata a tale udienza camerale. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate per disporre gli incombenti istruttori e acquisire la documentazione necessaria alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata nel trattamento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando un diniego di concessione della cittadinanza è motivato da elementi informativi relativi a possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, il giudice può acquisire la documentazione istruttoria posta a fondamento del provvedimento, anche prevedendo modalità riservate di deposito e consultazione.
- La tutela delle fonti informative e dell'attività di intelligence può giustificare l'adozione di cautele processuali quali stralci, omissis, deposito in doppia busta, esame riservato da parte del Collegio e del difensore e divieto di estrazione di copie; l'Amministrazione può anche illustrare le ragioni specifiche che impediscono la trasmissione integrale degli atti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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