Cassazione Civile, Sentenza n. 1204/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla Nuova Sima Srl maggiori ricavi non contabilizzati relativi all'anno 2004, calcolati stimando lo "sfrido" (perdita di peso per essiccazione) delle materie prime importate dalla Cina, e aveva di conseguenza imputato un maggior reddito di partecipazione alla socia Savini Elda. I verificatori avevano utilizzato percentuali di umidità ricavate da contratti (5% e 3% per alcune materie prime, con medie rilevate rispettivamente 2,5% e 1,5%) e, non disponendo di dati per il carbonato di calcio (materia prima prevalente), avevano assunto un valore medio del 2% portando a una quantificazione di tonnellate di prodotto venduto e non contabilizzato. La società e la socia produssero consulenza tecnica di parte e dati sul consumo di gas metano per contestare le stime. La CTP aveva annullato l'avviso ritenendo inattendibili i calcoli dell'Ufficio e preferendo gli studi tecnici della società; la CTR confermò l'annullamento. L'Agenzia ricorse in Cassazione deducendo errata applicazione delle regole dell'accertamento analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/1973) e delle norme sul valore delle presunzioni e sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia: la CTR ha applicato in modo erroneo i principi dell'accertamento analitico-induttivo e non ha adeguatamente affrontato la criticità dei dati tecnici (in particolare la mancanza di dato attendibile per l'umidità del carbonato di calcio e la possibile opportunità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio). La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, se l'accertamento è solo parzialmente fondato, il giudice non deve limitarsi all'annullamento totale ma deve ricalcolare il corretto ammontare del tributo entro i limiti delle domande di parte. Per questi motivi la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato alla Corte tributaria regionale delle Marche per un nuovo giudizio, da svolgere nel rispetto dei principi indicati (valutazione delle prove tecniche, possibile nomina di CTU e, se del caso, rideterminazione del credito tributario invece di annullamento integrale).
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 39
[I] d) ... L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. [II] In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti
La Corte ricorda che l'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni semplici ma tali presunzioni devono essere "gravi, precise e concordanti"; inoltre l'Ufficio può determinare il reddito anche prescindendo dalle scritture, ma il giudice deve valutare la fondatezza e l'attendibilità dei dati tecnici su cui l'Ufficio si basa.
Codice civile, art. 2697
Rinvio alla disciplina generale dell'onere della prova: chi vuol far valere un fatto deve provarlo. Nella vicenda ciò riguarda l'onere probatorio dell'Ufficio quando formula stime e delle parti quando contestano metodi e risultati.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Richiamate in relazione al valore probatorio degli elementi tecnici e delle presunzioni; la Corte segnala che valutazioni tecniche discordanti devono essere adeguatamente affrontate dal giudice, anche mediante consulenza d'ufficio se necessario.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione utilizzato dall'Amministrazione finanziaria (violazione di norme di diritto). La Corte ha ritenuto il motivo fondato e ha cassato la sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Principi richiamati dalla Corte per sottolineare i poteri del giudice di merito nella istruttoria e nella valutazione della prova, nonché la possibilità di disporre mezzi istruttori (es. CTU) e di ricondurre l'accertamento alla corretta misura entro i limiti delle domande di parte.
Massime di principio
- Le presunzioni semplici usate dall'Amministrazione devono essere "gravi, precise e concordanti": se mancano requisiti il giudice può non condividerle.
- Se la controversia riguarda questioni tecniche (es. percentuale di umidità, sfrido di lavorazione), il giudice deve valutare la attendibilità delle consulenze di parte e, se necessario per decidere, disporre una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per acquisire un dato neutro e verificabile.
- Quando l'accertamento tributario risulta solo parzialmente fondato, il giudice non è obbligato ad annullarlo integralmente ma deve, entro i limiti delle domande delle parti, ricalcolare e rideterminare il corretto ammontare del tributo.
- Il contribuente può contestare le modalità di prelievo dei campioni e proporre prove alternative (es. consumi di gas metano) ma tali elementi devono essere valutati e, se ritenuti rilevanti, integrati tramite mezzi istruttori adeguati.
- In sede di impugnazione, l'errore nell'applicazione delle regole di valutazione delle presunzioni e della prova tecnica può giustificare la cassazione e il rinvio per un nuovo esame che tenga conto delle regole probatorie e, se del caso, ordini accertamenti tecnici.
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