Sentenza del 21/06/2019 n. 16710 - Corte di Cassazione
SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Scissione societaria - Responsabilità della beneficiaria per debiti erariali anteriori - Notifica dell'avviso di accertamento alla società scissa - Esclusione - Violazione del diritto di difesa - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva ritenuto illegittima la cartella notificata alla società beneficiaria per debiti tributari della società scissa relativi agli anni 2002-2004. La questione riguardava l'estensione della responsabilità della beneficiaria: se fosse limitata al valore del patrimonio netto assegnato ai sensi degli artt. 2506-bis e 2506-quater c.c., oppure se, in materia tributaria, fosse solidale e illimitata. La società beneficiaria contestava inoltre la possibilità di notificarle direttamente la cartella senza un autonomo avviso di accertamento, ruolo o preventiva escussione della società scissa, sostenendo una lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale di Equitalia e rigettato il ricorso incidentale della società beneficiaria. Ha stabilito che, per i debiti fiscali della società scissa riferiti a periodi d'imposta anteriori alla scissione, la beneficiaria è solidalmente e illimitatamente responsabile per imposte, sanzioni, interessi e altri accessori, senza il limite del patrimonio netto ricevuto e senza beneficio di preventiva escussione. L'Amministrazione può notificare la cartella alla beneficiaria senza emettere nei suoi confronti un autonomo avviso di accertamento, purché l'atto faccia riferimento alla pretesa già contestata alla società scissa. La beneficiaria può comunque contestare, impugnando la cartella, anche il merito della pretesa tributaria. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente, condannandola alle spese del giudizio di cassazione pari a 2.500 euro, oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2506-bis, comma 3, codice civile
Nel caso in cui la destinazione degli elementi del passivo non sia desumibile dal progetto, di tali elementi del passivo rispondono in solido le società beneficiarie.
La disciplina civilistica prevede una responsabilità collegata ai debiti della società scissa e, secondo il quadro codicistico richiamato, un limite parametrato al valore effettivo del patrimonio netto assegnato.
Art. 2506-quater, comma 3, codice civile
Ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui fanno carico.
Il limite civilistico alla responsabilità delle società partecipanti alla scissione non prevale sulla disciplina speciale tributaria.
Art. 173, commi 12 e 13, D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
I controlli e i procedimenti accertativi sono svolti nei confronti della società scissa o, in caso di scissione totale, di quella designata; le altre società coobbligate hanno facoltà di partecipare ai procedimenti e di prendere cognizione degli atti, senza oneri di avvisi o altri adempimenti per l'amministrazione.
Per i debiti tributari anteriori alla scissione, la società beneficiaria è coobbligata in solido senza necessità di una nuova notifica dell'avviso di accertamento o di altri adempimenti specifici nei suoi confronti.
Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997
Nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.
La responsabilità solidale tributaria comprende le somme dovute per violazioni anteriori alla scissione e non è limitata alle sole sanzioni, ma si estende agli obblighi tributari connessi secondo la disciplina applicabile.
Artt. 1292 e 2740, codice civile
La responsabilità solidale tributaria opera secondo una logica di integralità e pariteticità: l'Amministrazione può chiedere l'intero debito a ciascuna società coobbligata.
Sentenza Corte costituzionale n. 90 del 26 aprile 2018
Infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative alla responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria per i debiti tributari anteriori alla scissione.
La maggiore tutela riconosciuta al credito fiscale rispetto agli altri crediti è costituzionalmente legittima, in ragione della peculiarità dell'obbligazione tributaria.
Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario è specifico quando, anche mediante la riproposizione delle ragioni già formulate, consente di individuare in modo inequivoco le critiche alla decisione impugnata.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione incidentale, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, i debiti tributari della società scissa relativi a periodi anteriori all'efficacia della scissione possono essere richiesti integralmente anche alla società beneficiaria.
- Per i debiti fiscali opera la disciplina speciale tributaria, che prevale sui limiti di responsabilità previsti in via generale dal codice civile per la scissione.
- La società beneficiaria non può invocare, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, il limite del patrimonio netto ricevuto né il beneficio della preventiva escussione della società scissa.
- L'Amministrazione può procedere alla riscossione nei confronti della beneficiaria mediante cartella riferita all'accertamento notificato alla società scissa, senza dover notificare un autonomo avviso di accertamento alla beneficiaria.
- La mancata notifica diretta dell'avviso alla società beneficiaria non viola necessariamente il diritto di difesa: la beneficiaria può partecipare al procedimento e contestare anche il merito della pretesa impugnando la cartella.
- Prima di realizzare una scissione è essenziale verificare le pendenze fiscali della società scissa, poiché la beneficiaria può essere chiamata a rispondere anche di passività tributarie pregresse non evidenziate o non ancora definitivamente accertate.
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