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Ordinanza

Ordinanza n. 263/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento ​1. del decreto di occupazione anticipata d’urgenza finalizzata all’esproprio n. 1 del 5 novembre 2025 e relativa comunicazione, datata 18 novembre 2025, dell’indennità di esproprio ex art. 22-bis DPR n. 327/2001 del Comune di Taranto - Demanio e patrimonio e avviso della data di immissione in possesso, assunti sulla base della presupposta delibera sopra cit. n. 76/2025 [docc. nn.1 e 2], entrambi ricevuti in data 25 novembre 2025 [doc. n. 3]; 2. del decreto di occupazione anticipata d’urgenza finalizzata all’esproprio n. 2 del 18 novembre 2025 e relativa comunicazione, datata 21 novembre 2025, dell’indennità di esproprio ex art. 22-bis DPR n. 327/2001 del Comune di Taranto - Demanio e patrimonio e avviso della data di immissione in possesso, assunti sulla base della presupposta delibera n. 76/2025 [docc. nn. 4 e 5], entrambi ricevuti in data 01 dicembre 2025 [doc. n. 6]; 3. dei verbali di constatazione dei luoghi assunti in esecuzione dei due detti decreti ed, in particolare, del verbale di constatazione del 21 novembre 2025 [doc. n. 16] eseguito - non in contraddittorio - anteriormente alla notifica del decreto di occupazione; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli sopra impugnati, ivi compresi pareri, progetti, atti istruttori quali indicati e descritti negli atti sopra richiamati, di data e tenore sconosciuti, tra cui in particolare: 5. l’avviso di avvio del procedimento n. 161218 datato 8.7.2025 [doc. n. 7]; 6. la deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n. 76 del 3 novembre 2025 ad oggetto “infrastrutture per la realizzazione delle linee portanti elettriche della rete bus rapid transit (BRT) prevista dal piano urbano della mobilità sostenibile (pums) di Taranto - linea rossa “Paolo VI-Cimino” - CUP: e51j20000070001 - CIG: 9751333e8b - approvazione del progetto esecutivo ai fini urbanistici e contestuale approvazione di variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 9, comma 1 e art. 12, comma 1, lettera a) del d.p.r. n. 327/2001” [doc. n. 8], pubblicata sull’Albo pretorio del Comune fino al 18 novembre 2025 [doc. n. 9]; 7. la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n. 107 del 07 ottobre 2025 quale discussa e approvata in data 3 novembre 2025 [doc. n.10], dei relativi pareri ed atti istruttori di data e tenore sconosciuti, tra cui il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria dell’8 ottobre 2025 [doc. n. 11]; 8. il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 e il relativo Elenco Annuale di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 12 dicembre 2024: 9. la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 4095 del 12 giugno 2025, di approvazione del progetto esecutivo dell’opera, ai fini urbanistici con valore di variante; 10. ogni ulteriore atto, presupposto, conseguenza o comunque in correlazione con gli atti di cui sopra.​

Giustizia amministrativa202600174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Due decreti comunali di occupazione anticipata d’urgenza finalizzata all’esproprio, i relativi atti di determinazione dell’indennità e gli atti presupposti concernenti la realizzazione della linea rossa del sistema bus rapid transit di Taranto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato due decreti di occupazione anticipata d’urgenza finalizzata all’esproprio, le comunicazioni dell’indennità di esproprio e gli avvisi di immissione in possesso, nonché i verbali di constatazione dei luoghi e gli ulteriori atti presupposti, tra cui l’avviso di avvio del procedimento, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto esecutivo con variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, il programma triennale delle opere pubbliche e gli atti di approvazione del progetto. Il Comune di Taranto ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Puglia, sede di Bari, sostenendo che la controversia rientrasse nell’ambito della Sezione staccata di Lecce.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto tempestiva e fondata l’eccezione del Comune. La controversia riguarda provvedimenti emessi dal Comune di Taranto e produce effetti principalmente nel relativo territorio; pertanto, la trattazione spetta alla Sezione staccata di Lecce. Il giudice ha precisato che la ripartizione degli affari tra la sede centrale e la sezione staccata dello stesso TAR non costituisce una questione di competenza in senso proprio, ma una regola di distribuzione interna degli affari ai sensi dell’art. 47 c.p.a. La sua violazione integra una mera irregolarità e non determina una declinatoria di competenza. È stata inoltre esclusa la rilevanza, ai fini della ripartizione interna, della notificazione del ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Il ricorso e il fascicolo sono stati quindi trasmessi alla Sezione staccata di Lecce per la prosecuzione della trattazione.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.a.

    la ripartizione delle controversie tra il tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e la sezione staccata non costituisce questione di competenza in senso proprio, ma attiene alla sola distribuzione interna della competenza generale

    La ripartizione tra sede centrale e sezione staccata dello stesso TAR ha natura organizzativa interna; l’inosservanza della relativa regola non comporta una declinatoria di competenza, ma la trasmissione degli atti alla sezione competente per la distribuzione interna.

  • art. 12-bis d.l. 16 giugno 2022, n. 68, convertito nella l. 5 agosto 2022, n. 108

    La notificazione del ricorso anche ad amministrazioni statali previste dalla disposizione non incide, nel caso esaminato, sulla ripartizione interna degli affari tra la sede centrale e la sezione staccata del TAR.

  • art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001

    È richiamato quale base normativa dei decreti comunali di occupazione anticipata d’urgenza e delle comunicazioni dell’indennità di esproprio, senza che l’ordinanza ne esamini nel merito la legittimità.

Massime di principio

  • La ripartizione delle controversie tra la sede centrale e la sezione staccata dello stesso tribunale amministrativo regionale è una regola di distribuzione interna degli affari e non una questione di competenza territoriale in senso proprio; la sua violazione non determina l’invalidità processuale della trattazione, ma consente la trasmissione degli atti alla sezione individuata secondo le regole organizzative interne.
  • Ai fini della distribuzione interna tra sede centrale e sezione staccata rilevano la sede dell’autorità che ha emanato gli atti impugnati e il luogo in cui tali atti producono i loro effetti; la presenza di ulteriori amministrazioni statali tra i destinatari della notificazione non altera tale criterio quando la controversia resta sostanzialmente riferibile all’amministrazione e al territorio della sezione staccata.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoCompetenza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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