Ordinanza n. 632/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento della delibera adottata dalla Commissione Centrale ex art.10 L.82/91 in data 8 gennaio 2025 e notificata il 29 gennaio 2025, con cui è stata disposta la revoca del programma speciale di protezione nei confronti di-OMISSIS-, figlio del collaboratore di giustizia -OMISSIS-, nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 che ha disposto la revoca del programma speciale di protezione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera adottata l'8 gennaio 2025 e notificata il 29 gennaio 2025, con cui la Commissione Centrale ha revocato nei suoi confronti il programma speciale di protezione, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma evidenzia la necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori in relazione al recente trasferimento, il 10 settembre 2025, dell'intero nucleo familiare in altra località protetta, alle dichiarazioni rese dalla madre del ricorrente sulla lite intercorsa tra loro e alla documentazione recentemente prodotta in giudizio dal Ministero dell'Interno.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto l'acquisizione, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, di pareri aggiornati e motivati della Direzione Distrettuale Antimafia competente e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ritenuti necessari ai fini della decisione anche alla luce del trasferimento dell'intero nucleo familiare in altra località protetta, delle dichiarazioni della madre del ricorrente e della nuova documentazione ministeriale. Ha assegnato all'amministrazione il termine di novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, dell'ordinanza per adempiere agli incombenti istruttori e ha rinviato la trattazione all'udienza pubblica del 25 giugno 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa della Commissione Centrale che ha adottato la delibera di revoca del programma speciale di protezione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le persone fisiche.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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