Sentenza n. 2598/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1251/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1251/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con cui il Ministero era stato condannato ad attribuirle, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di euro 2.500,00. La sentenza risultava passata in giudicato, notificata all'Amministrazione e non eseguita. La ricorrente ha quindi domandato la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero rispetto al giudicato. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per corrispondere le somme dovute in base al titolo, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il diritto di credito e che l'importo indicato dalla parte non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali adempimenti parziali. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche prima dell'avvio del recupero coattivo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di sessanta giorni dall'investitura da parte del creditore per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione che fonda il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, con eventuale nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziari che impongono il pagamento di somme di denaro.
artt. 1282 e ss. c.c.
Impongono di verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti sulla base del titolo e della legge; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 1283 c.c.
Rileva, insieme alle ulteriori disposizioni codicistiche sugli interessi, per la determinazione degli interessi maturati sul credito azionato in ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle norme del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Rileva per l'onere del contributo unificato, riconosciuto solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme non ha funzione costitutiva del diritto di credito, ma serve a renderne possibile il soddisfacimento nei limiti e secondo i criteri desumibili dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati in concreto sulla base del titolo giudiziale e delle disposizioni applicabili.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il creditore può promuovere le iniziative esecutive previste dall'ordinamento, compreso il giudizio di ottemperanza.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano strettamente connesse alla gestione della spesa oggetto dell'esecuzione; quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente, non è dovuto uno specifico compenso.
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