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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09719/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di subappalto tra due società. La subappaltatrice ha impugnato davanti alla Corte d'appello il lodo arbitrale che aveva definito la lite: il lodo aveva respinto la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla committente/subcommittente, ma aveva accolto le domande risarcitorie di quest'ultima per penali da ritardo e per i costi delle opere eseguite "in danno", oltre a rigettare la domanda riconvenzionale della subappaltatrice per asseriti crediti da lavori eseguiti e non pagati. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione ritenendo che non vi fossero contraddizioni insanabili nel lodo e che le eventuali omissioni fossero comunque non rilevanti o assorbite dal rigetto della domanda di risoluzione. In Cassazione la subappaltatrice ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 829, n. 11 c.p.c., per asserita contraddittorietà interna del lodo, perché i giudici arbitrali avrebbero ritenuto i termini non essenziali ma, al tempo stesso, applicato la clausola penale e accolto il risarcimento, oltre a ravvisare incompatibilità tra il rigetto della risoluzione e l'accoglimento del danno per opere in danno; 2) violazione degli artt. 816-bis e 190 c.p.c., per avere la Corte d'appello considerato irritualmente proposta, solo nei difensivi conclusionali, l'eccezione relativa alla violazione di specifiche clausole contrattuali e per avere ritenuto che nel procedimento arbitrale operassero preclusioni; 3) violazione degli artt. 829, comma 1, n. 12, e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità della domanda di risoluzione per violazione delle clausole contrattuali e per omesso esame di fatti decisivi; 4) violazione dell'art. 1460 c.c., per avere ritenuto assorbita l'eccezione di inadempimento proposta dalla subappaltatrice e per non aver considerato che tale eccezione avrebbe dovuto escludere il suo inadempimento e, quindi, la fondatezza delle pretese avverse. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso: ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che valorizzava l'autonomia tra domanda di risoluzione e domanda risarcitoria e la funzione distinta della clausola penale; il secondo era inammissibile perché la Corte d'appello aveva correttamente ritenuto assorbite le questioni sull'eccezione di inadempimento, essendo stata respinta la domanda di risoluzione, e la motivazione aggiunta era solo ad abundantiam; il terzo era inammissibile perché mirava a censurare il mancato rilievo di una nullità e, comunque, riproponeva una rivalutazione del merito; il quarto era inammissibile perché la doglianza sull'assorbimento dell'eccezione di inadempimento non coglieva la ratio della decisione, fondata sulla carenza di interesse a coltivare un'eccezione diretta a contrastare una domanda già respinta. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della subappaltatrice, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'impugnazione del lodo arbitrale. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero privi di specifica attinenza alla ratio decidendi o comunque diretti a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e la Corte ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 829, n. 11 c.p.c.

    La dedotta nullità del lodo per contraddittorietà è esclusa quando la motivazione consente di ricostruire in modo lineare la ratio della decisione e non presenta incompatibilità tali da renderne impossibile la comprensione.

  • art. 829, n. 12 c.p.c.

    La nullità per omessa pronuncia non ricorre se la questione è assorbita dal rigetto della domanda principale o se la censura mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 816-bis c.p.c.

    Nel procedimento arbitrale si applicano regole proprie di difesa e contraddittorio, ma la censura proposta non è stata ritenuta idonea a scalfire la ragione decisoria sulla preclusione/interesse processuale.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di decadenze nel rito arbitrale; la Corte non ha accolto tale lettura, ritenendo comunque inammissibile il motivo per difetto di confronto con la ratio della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia va valutata con riguardo al petitum e alla causa petendi effettivamente rilevanti; non vi è vizio quando la questione è assorbita o comunque non necessaria ai fini del decidere.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento è rimedio difensivo che, se diretta a contrastare una domanda già respinta, può risultare priva di interesse processuale all'esame.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per distinguere la domanda di risoluzione dall'eccezione di inadempimento; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la censura non superasse la ragione dell'assorbimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Accertata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, la contraddittorietà rilevante ai sensi dell'art. 829 c.p.c. deve essere tale da impedire la comprensione della decisione; non basta la mera insoddisfazione per il percorso argomentativo seguito.
  • La domanda di risoluzione del contratto e la domanda di risarcimento dei danni sono autonome: il rigetto della prima non preclude, di per sé, l'accoglimento della seconda, ove ne ricorrano i presupposti.
  • La clausola penale può operare per il solo ritardo nell'adempimento e non presuppone necessariamente la risoluzione del contratto; essa ha funzione diversa rispetto al termine di adempimento e alla risoluzione per inadempimento.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è un rimedio difensivo che può essere assorbito quando la domanda che dovrebbe contrastare sia già stata respinta; in tal caso, la parte può difettare di interesse a dolersene.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre le censure già svolte nel merito.
  • Non integra vizio di omessa pronuncia la mancata trattazione di questioni divenute irrilevanti o assorbite rispetto alla decisione sul capo principale del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoImpugnazioniSubappalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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