Cassazione Penale, Ordinanza n. 30182/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata per evasione e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 2 ottobre 2025, che lo aveva condannato per evasione. Dalla motivazione emerge che l'unico motivo di ricorso riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., dedotta in relazione alla sentenza di merito. La Corte di cassazione ha però ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che il giudice territoriale aveva già motivato in modo logico, coerente e puntuale sull'insussistenza dei presupposti della particolare tenuità, valorizzando la gravità del fatto e l'intensità del dolo ai sensi dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna, indicata come evasione
la Corte ne esclude l'applicabilità perché, nel caso concreto, non risultano integrati i presupposti della particolare tenuità del fatto
parametro di valutazione della gravità del fatto e dell'intensità del dolo utilizzato per negare la particolare tenuità
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e non illogica sull'insussistenza dei relativi presupposti.
- Ai fini del giudizio sulla particolare tenuità del fatto, il giudice di merito deve valorizzare i criteri dell'art. 133 c.p., potendo legittimamente fondare il diniego sulla gravità concreta della condotta e sull'intensità dell'elemento soggettivo.
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito quando la doglianza si risolva in una censura manifestamente infondata contro una motivazione già logicamente coerente e puntuale.
- Nel caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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