Sentenza n. 2021/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento relativa a una cartella AGEA per prelievo latte sulle consegne delle annualità 1996, 2005, 2006 e 2007, per € 104.508,17 oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili, non specificati nel testo. In corso di causa l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha comunicato di aver annullato in autotutela l’intimazione, in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 1024/2026, che aveva confermato la nullità della notificazione della cartella originaria intestata alla società estinta Cugini Bigaran s.s. Ha quindi chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, pur prospettando formalmente la cessazione della materia del contendere. L’Amministrazione ha precisato che AGEA non aveva disposto sospensione o sgravio del ruolo né comunicato le proprie determinazioni.
La decisione
Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l’annullamento in autotutela della sola intimazione non ha soddisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente né ha fatto venir meno il contrasto sul credito sottostante: AGEA non ha disposto lo sgravio o la sospensione del ruolo e l’Amministrazione non ha rinunciato alla pretesa creditoria. Ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata ritirata in corso di causa l’intimazione oggetto della domanda di annullamento. Spese integralmente compensate in ragione dell’annullamento in autotutela intervenuto durante il giudizio.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La disposizione consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone sia il venir meno del contrasto sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio sia il contestuale soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato; il ritiro del solo atto impugnato, senza rinuncia alla pretesa sottostante o sua eliminazione, non integra tali presupposti.
- Quando l’atto impugnato è ritirato dall’amministrazione durante il giudizio, può venire meno l’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento e il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se permane la controversia sul rapporto sostanziale sottostante.
Come è indicizzato
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