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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03635/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI emesso da un Comune per l’anno 2011, relativo a tre terreni del contribuente, ritenuti edificabili e tassati in base ai valori venali fissati da delibere comunali. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente, con riduzione equitativa del valore imponibile al 50% di quello comunale. In appello, però, il giudice tributario di secondo grado ha ulteriormente ridotto la misura della riduzione al 25% del valore tabellare, richiamando per ciascun terreno le tabelle comunali e la minore riduzione prevista per lotti minimi accorpabili o aree soggette a servitù. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione del divieto di reformatio in peius in assenza di appello incidentale del Comune, sostenendo che la decisione di secondo grado aveva aggravato la sua posizione rispetto alla sentenza di primo grado. Con il secondo motivo ha lamentato omessa motivazione sull’applicazione della normativa urbanistica regionale Calabria, assumendo che, in mancanza di piano strutturale comunale, la destinazione edificatoria prevista dal PRG non fosse attuabile fino alla realizzazione di adeguate opere viarie.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse di fatto peggiorato la posizione del contribuente rispetto alla pronuncia di primo grado, riducendo la diminuzione riconosciuta sul valore venale dei terreni e quindi aumentando la base imponibile, senza che il Comune avesse proposto appello incidentale. Ha quindi affermato la violazione del divieto di reformatio in peius, applicabile anche al processo tributario. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha respinto osservando che la mancata adozione del piano strutturale comunale non elideva l’edificabilità dei terreni, poiché il piano regolatore generale conservava efficacia in virtù della proroga legislativa regionale; l’omessa motivazione sul punto non era dunque decisiva. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 cod. proc. civ.

    richiamato nel frontespizio come norma sul patrocinio/ministero difensivo, senza svolgimento interpretativo decisivo nella motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    indicata come parametro di ricorso per i vizi processuali dedotti nei motivi

  • artt. 329 e 342 c.p.c.

    richiamati come base del divieto di reformatio in peius e dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, che limitano i poteri del giudice d’appello alle domande devolute dalle parti

  • art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446

    citato come base normativa delle delibere comunali sui valori venali dei terreni ai fini ICI

  • art. 20 l. reg. Calabria 16 aprile 2002, n. 19

    richiamato per escludere che la mancata adozione del piano strutturale comunale facesse venir meno l’edificabilità secondo il PRG vigente

  • art. 65 l. reg. Calabria 16 aprile 2002, n. 19

    invocato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo poiché il PRG è rimasto efficace per proroghe legislative regionali

  • l. reg. Calabria 13 giugno 2008, n. 15

    richiamata in sequenza come legge di proroga della vigenza del PRG

  • l. reg. Calabria 12 giugno 2009, n. 29

    richiamata in sequenza come legge di proroga della vigenza del PRG

  • l. reg. Calabria 13 luglio 2010, n. 15

    richiamata in sequenza come legge di proroga della vigenza del PRG

  • l. reg. Calabria 11 agosto 2010, n. 21

    richiamata in sequenza come legge di proroga della vigenza del PRG

  • l. reg. Calabria 10 agosto 2011, n. 33

    richiamata in sequenza come legge di proroga della vigenza del PRG

  • l. reg. Calabria 10 febbraio 2012, n. 7

    richiamata in sequenza come legge di proroga della vigenza del PRG

  • l. reg. Calabria 10 agosto 2012, n. 35

    richiamata in sequenza come legge di proroga della vigenza del PRG

  • l. reg. Calabria 15 novembre 2012, n. 55

    richiamata in sequenza come legge di proroga della vigenza del PRG

  • l. reg. Calabria 20 dicembre 2012, n. 65

    richiamata in sequenza come legge di proroga della vigenza del PRG

  • l. reg. Calabria 17 luglio 2013, n. 37

    richiamata in sequenza come legge di proroga della vigenza del PRG

  • l. reg. Calabria 28 luglio 2014, n. 13

    richiamata in sequenza come legge di proroga della vigenza del PRG

  • l. reg. Calabria 23 gennaio 2015, n. 6

    richiamata in sequenza come legge di proroga della vigenza del PRG

Massime di principio

  • Nel processo tributario opera il divieto di reformatio in peius: il giudice d’appello non può peggiorare la posizione dell’appellante rispetto alla sentenza impugnata se la parte vittoriosa in primo grado non ha proposto appello incidentale.
  • L’effetto devolutivo dell’impugnazione delimita il thema decidendum del giudizio di appello ai capi effettivamente censurati; l’appellato non può ottenere un risultato a sé più favorevole di quello di primo grado senza una specifica impugnazione incidentale.
  • In materia ICI, la determinazione del valore imponibile dei terreni edificabili può essere influenzata da delibere comunali che fissano valori unitari e fasce di riduzione, ma il giudice d’appello non può utilizzare tali criteri per aggravare la posizione del contribuente oltre quanto devoluto.
  • La mancata adozione del piano strutturale comunale non esclude, di per sé, l’edificabilità fiscale del terreno se il PRG previgente resta efficace per effetto di proroghe legislative regionali successive.
  • Ai fini della censura per vizio motivazionale, la doglianza è inidonea se il profilo trascurato dal giudice non è decisivo per la soluzione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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