Cassazione Civile, Ordinanza n. 03653/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro occorso a un ciclista che, percorrendo una strada sterrata comunale insieme ad altri ciclisti, ha urtato contro il tronco di un albero che ostruiva la carreggiata, riportando gravi lesioni e danni alla bicicletta. Il danneggiato ha agito contro il Comune per ottenere il risarcimento, assumendo la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo che la condotta del ciclista integrasse caso fortuito e, quindi, escludesse la responsabilità del Comune. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, perché priva di un effettivo percorso argomentativo sulla concreta condotta del ciclista e sulle ragioni dell'affermazione del caso fortuito; (2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte d'appello ricostruito presuntivamente un comportamento imprudente senza indicare fatti storici gravi, precisi e concordanti; (3) violazione dell'art. 2051 c.c. per avere ritenuto sufficiente una condotta colposa del danneggiato senza verificarne imprevedibilità e imprevenibilità per il custode; (4) ulteriore falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. per erronea sussunzione della condotta del danneggiato nel caso fortuito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, perché provveda a una motivazione effettiva e adeguata. La Corte ha ritenuto anche infondata l'eccezione del Comune relativa all'improcedibilità/decadenza dall'impugnazione per mancata prova della notificazione della sentenza di appello, osservando che non era stata prodotta la copia notificata della sentenza con relata idonea a dimostrare il termine breve. Quanto al merito del primo motivo, la motivazione d'appello è stata considerata meramente apparente e al di sotto del "minimo costituzionale", perché non spiegava in modo coerente da quali elementi di fatto fosse stato desunto che il ciclista avesse tenuto una condotta non adeguata allo stato dei luoghi e che ciò integrasse il caso fortuito. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 327, primo comma, c.p.c.
In assenza di prova della notificazione della sentenza, l'impugnazione proposta entro il termine lungo di sei mesi è ammissibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva; la motivazione meramente apparente integra nullità deducibile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente o totalmente inidonea determina una nullità processuale denunciabile in sede di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro evocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare degli artt. 2727, 2729 e 2051 c.c.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni richiedono un fatto noto dal quale desumere il fatto ignoto secondo un procedimento logico coerente.
art. 2729 c.c.
La ricostruzione presuntiva deve poggiare su fatti gravi, precisi e concordanti, non su mere affermazioni apodittiche.
art. 2051 c.c.
La responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito; la condotta del danneggiato rileva come fortuito solo se connotata da imprevedibilità e imprevenibilità per il custode.
art. 111, sesto comma, Cost.
I provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati in modo idoneo a esplicitare le ragioni della decisione.
Massime di principio
- La sentenza di appello motivata solo in modo assertivo o per relationem non sufficiente, senza specifico richiamo degli elementi fattuali decisivi, è nulla per motivazione apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nell'azione di responsabilità da cosa in custodia, la condotta del danneggiato non esclude automaticamente la responsabilità del custode: per integrare il caso fortuito deve avere caratteri di imprevedibilità e imprevenibilità rispetto al custode stesso.
- La prova della notificazione della sentenza, necessaria per far decorrere il termine breve di impugnazione, deve essere fornita dalla parte che eccepisce la tardività mediante produzione della copia autentica della sentenza notificata con relata e, se del caso, dell'avviso di ricevimento; in difetto, l'impugnazione entro il termine lungo resta ammissibile.
- La ricostruzione del fatto mediante presunzioni richiede l'indicazione di elementi storici specifici, idonei a fondare una inferenza grave, precisa e concordante; non è sufficiente una motivazione generica o tautologica.
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