Cassazione Penale, Sentenza n. 42793/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato per vizio motivazionale: l'ordinanza impugnata è risultata carente e meramente assertiva, omettendo di valutare il lungo periodo di lavoro esterno e senza specificare le circostanze fattuali della presunta violazione in permesso premio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tondo ha impugnato il rigetto dell'istanza di semilibertà. Il Tribunale aveva motivato il diniego con riferimento a una presunta 'grave violazione' occorsa durante un permesso premio e chiedeva ulteriore sperimentazione. La difesa ha contestato la qualificazione e la gravità della violazione, ha sottolineato che Tondo era da oltre due anni ammesso al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 ord. pen. presso l'azienda familiare senza rilievi e ha chiesto il rinvio per acquisire una relazione trattamentale aggiornata.
Norme richiamate
art. 21 ordinamento penitenziario
Il lavoro esterno ex art.21 va considerato come strumento significativo di verifica della serietà del percorso di risocializzazione e deve essere valutato dal giudice nella decisione su misure come la semilibertà.
principio della progressione trattamentale
Il Tribunale deve valutare il percorso trattamentale in termini di progressività, ma non può trascurare elementi probatori rilevanti (es. prolungata ammissione al lavoro esterno) né esprimersi in modo meramente assertivo su presunte violazioni senza descrivere le circostanze di fatto.
Massime di principio
- Il diniego di semilibertà deve essere motivato in modo concreto: il giudice deve descrivere i fatti che giustificano la preclusione e valutare compiutamente il percorso trattamentale del detenuto.
- L'ammissione continuativa al lavoro esterno ai sensi dell'art.21 ord. pen. costituisce elemento probatorio rilevante della buona condotta e della risocializzazione e va considerata nella valutazione per misure alternative o attenuanti.
- Se l'autorità contesta una violazione in occasione di un permesso premio, deve indicare le circostanze di fatto specifiche e valutare la gravità dell'episodio; valutazioni meramente assertive espongono la decisione a nullità per vizio di motivazione.
- In presenza di elementi nuovi o richieste di acquisizione di relazioni trattamentali aggiornate, il giudice dovrebbe valutare l'opportunità di un rinvio per istruttoria integrativa prima di decidere negativamente.
- Il principio della progressione trattamentale non giustifica decisioni automatiche: la progressione va valutata alla luce di tutti i comportamenti e delle esperienze esterne (lavoro, permessi) dimostrate dal detenuto.
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