Cassazione Penale, Sentenza n. 03351/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione di legge (artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.): la difesa aveva tempestivamente richiesto la trattazione orale mediante PEC in data 23/12/2024, lo stesso giorno della notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello; nondimeno il giudizio d'appello è stato svolto in forma cartolare (rito camerale) senza la partecipazione delle parti e senza comunicazione di ammissione della richiesta di trattazione orale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Richiamando l'orientamento ormai prevalente e le Sezioni Unite, ha affermato che la mancata celebrazione dell'udienza partecipata, nonostante la tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale del difensore, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per il nuovo giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Identificata dalla Corte come norma che, nella lett. c), contempla la nullità assoluta per vizi che incidono sul contraddittorio quando è obbligatoria la presenza del difensore; omesso avviso o omessa celebrazione dell'udienza partecipata integra tale nullità.
art. 179 cod. proc. pen.
Articolo richiamato per affermare che la nullità per violazione del contraddittorio è assoluta e insanabile quando la presenza del difensore è obbligatoria; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 179, comma 1, nei casi di udienza non partecipata richiesti tempestivamente.
art. 23-bis D.L. 137/2020 conv. in L. 176/2020
Disciplina emergenziale che ha consentito in passato lo svolgimento di giudizi in forma cartolare; la Corte tuttavia ha ritenuto che tale disciplina non possa giustificare lo svolgimento del giudizio senza partecipazione quando il difensore abbia tempestivamente chiesto la trattazione orale, con conseguente nullità.
art. 598-bis cod. proc. pen.
Norma del regime ordinario richiamata dalla giurisprudenza per i procedimenti davanti alle Corti d'Appello: se la difesa richiede tempestivamente la trattazione orale (termine a pena di decadenza), lo svolgimento del processo in forma camerale senza partecipazione può determinare la nullità assunta dalla Corte.
Massime di principio
- Se il difensore richiede tempestivamente e ritualmente la trattazione orale del giudizio di appello, lo svolgimento del processo in forma cartolare senza la partecipazione delle parti costituisce nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.
- La disciplina emergenziale (es. art. 23-bis D.L. 137/2020) non prevale sul diritto al contraddittorio quando la presenza del difensore è obbligatoria e la richiesta di udienza è tempestiva; in tal caso non è sanabile lo svolgimento camerale.
- In casi analoghi la parte interessata deve conservare e documentare la prova della tempestiva richiesta (PEC, ricevute telematiche, ricevuta di avviso) e sollevare subito la nullità: la Corte di Cassazione annulla la decisione impugnata e rinvia per il nuovo giudizio d'appello.
- Nel regime ordinario introdotto dall'art. 598-bis c.p.p. la tempestività della richiesta di trattazione orale (termine di 15 giorni dalla notifica, ove previsto) è cruciale: la mancata adesione del giudice a una tale richiesta può integrare il vizio rilevabile in cassazione.
- Per cautela procedurale, il difensore dovrebbe sollecitare formalmente conferma di ammissione dell'udienza dopo la richiesta e, in caso di omessa comunicazione o svolgimento cartolare, depositare immediata istanza di riesame/recupero del diritto di difesa e provare la tempestività della richiesta.
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