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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03351/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Violazione di legge (artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.): la difesa aveva tempestivamente richiesto la trattazione orale mediante PEC in data 23/12/2024, lo stesso giorno della notifica dell'avviso di fissazione del giudizio di appello; nondimeno il giudizio d'appello è stato svolto in forma cartolare (rito camerale) senza la partecipazione delle parti e senza comunicazione di ammissione della richiesta di trattazione orale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Richiamando l'orientamento ormai prevalente e le Sezioni Unite, ha affermato che la mancata celebrazione dell'udienza partecipata, nonostante la tempestiva e rituale richiesta di trattazione orale del difensore, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per il nuovo giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Identificata dalla Corte come norma che, nella lett. c), contempla la nullità assoluta per vizi che incidono sul contraddittorio quando è obbligatoria la presenza del difensore; omesso avviso o omessa celebrazione dell'udienza partecipata integra tale nullità.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato per affermare che la nullità per violazione del contraddittorio è assoluta e insanabile quando la presenza del difensore è obbligatoria; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 179, comma 1, nei casi di udienza non partecipata richiesti tempestivamente.

  • art. 23-bis D.L. 137/2020 conv. in L. 176/2020

    Disciplina emergenziale che ha consentito in passato lo svolgimento di giudizi in forma cartolare; la Corte tuttavia ha ritenuto che tale disciplina non possa giustificare lo svolgimento del giudizio senza partecipazione quando il difensore abbia tempestivamente chiesto la trattazione orale, con conseguente nullità.

  • art. 598-bis cod. proc. pen.

    Norma del regime ordinario richiamata dalla giurisprudenza per i procedimenti davanti alle Corti d'Appello: se la difesa richiede tempestivamente la trattazione orale (termine a pena di decadenza), lo svolgimento del processo in forma camerale senza partecipazione può determinare la nullità assunta dalla Corte.

Massime di principio

  • Se il difensore richiede tempestivamente e ritualmente la trattazione orale del giudizio di appello, lo svolgimento del processo in forma cartolare senza la partecipazione delle parti costituisce nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.
  • La disciplina emergenziale (es. art. 23-bis D.L. 137/2020) non prevale sul diritto al contraddittorio quando la presenza del difensore è obbligatoria e la richiesta di udienza è tempestiva; in tal caso non è sanabile lo svolgimento camerale.
  • In casi analoghi la parte interessata deve conservare e documentare la prova della tempestiva richiesta (PEC, ricevute telematiche, ricevuta di avviso) e sollevare subito la nullità: la Corte di Cassazione annulla la decisione impugnata e rinvia per il nuovo giudizio d'appello.
  • Nel regime ordinario introdotto dall'art. 598-bis c.p.p. la tempestività della richiesta di trattazione orale (termine di 15 giorni dalla notifica, ove previsto) è cruciale: la mancata adesione del giudice a una tale richiesta può integrare il vizio rilevabile in cassazione.
  • Per cautela procedurale, il difensore dovrebbe sollecitare formalmente conferma di ammissione dell'udienza dopo la richiesta e, in caso di omessa comunicazione o svolgimento cartolare, depositare immediata istanza di riesame/recupero del diritto di difesa e provare la tempestività della richiesta.

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