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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03347/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente relativo a presunta evasione (annualità 2018). Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 8 e 27 c.p.p. sulla competenza territoriale e connessione (eccepita in primo grado e ritenuta erroneamente respinta dal Tribunale); (2) nullità della motivazione per relationem perché il Tribunale aveva fatto proprie le argomentazioni di un decreto di sequestro precedente non più attuale; (3) vizio di motivazione e mancata valutazione di elementi difensivi nuovi (documentazione e consulenza tecnica depositate dalla difesa) posti a superare la preclusione derivante dal presunto giudicato cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al terzo motivo (assorbendo il secondo) e ha dichiarato inammissibile per genericità il primo motivo. La Corte ha stabilito che il principio di preclusione del giudicato cautelare non può essere applicato tra provvedimenti emessi da uffici giudiziari differenti (ossia l'ordinanza resa da un giudice competente sostituisce il provvedimento emesso da un giudice poi dichiarato incompetente), e pertanto il Tribunale del riesame non poteva sottrarsi all'esame del merito del riesame richiamando una preclusione processuale derivante da un precedente giudicato cautelare emesso da altro ufficio. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, invitando il giudice a valutare anche gli elementi difensivi sopravvenuti.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato previsto è stato ritenuto come elemento che può radicare la connessione teleologica tra reati, rilevante ai fini dello spostamento di competenza territoriale.

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla competenza territoriale e alla teoria della connessione; la Corte ha tuttavia ritenuto il relativo motivo inammissibile per genericità.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine ai termini e agli effetti della declaratoria di incompetenza territoriale; la Corte ha ribadito che il provvedimento del giudice competente sostituisce quello emesso dal giudice dichiarato incompetente entro i termini previsti.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'azione del pubblico ministero nella richiesta di misure cautelari; citata per inquadrare il procedimento che ha portato al sequestro e al riesame.

  • art. 12, lett. c) cod. proc. pen.

    Rinvio al criterio di connessione teleologica ai fini dello spostamento della competenza territoriale; la Corte ha confermato che non è necessaria l'identità soggettiva tra autori del reato mezzo e reato fine purché il legame teleologico emerga dalle indagini.

Massime di principio

  • La preclusione derivante dal giudicato cautelare di un tribunale del riesame non è opponibile quando i provvedimenti cautelari sono emessi da uffici giudiziari diversi: il provvedimento del giudice competente, pronunciato tempestivamente dopo declaratoria di incompetenza, sostituisce quello dell'organo incompetente e impedisce che il primo acquisti efficacia di giudicato endoprocedimentale.
  • Il Tribunale del riesame non può rifiutarsi di esaminare il merito di una richiesta di riesame invocando una preclusione formale se la situazione processuale è mutata per effetto della pronuncia di incompetenza e del trasferimento del procedimento ad altro ufficio; deve valutare anche gli elementi difensivi nuovi prodotti.
  • La connessione teleologica ai fini della competenza territoriale può determinare lo spostamento di competenza anche in assenza di identità soggettiva tra gli autori del reato mezzo e del reato fine, purché emerga dagli atti che l'autore del reato mezzo avesse presente la finalizzazione della condotta al reato successivo.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il provvedimento richiamato è attuale e consente una valutazione aggiornata dei presupposti della misura; il tribunale deve comunque valutare il materiale probatorio e gli elementi nuovi depositati dalla difesa.
  • In casi analoghi, la difesa deve documentare tempestivamente e con precisione gli elementi nuovi che si ritengono idonei a superare precedenti valutazioni cautelari, e il giudice del riesame è obbligato a prenderli in considerazione e motivare il loro apprezzamento.

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