Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/07/2016 n. 2035 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - verifiche presso la sede del contribuente - diritto al contraddittorio preventivo - sussiste - verifiche "a tavolino" - diritto - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità dell’avviso di accertamento, sostenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto rispettare il contraddittorio preventivo e il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000 tra la conclusione delle verifiche e l’emissione dell’atto impositivo.

La decisione

La regola del contraddittorio preventivo prevista dall’art. 12 della legge n. 212/2000 si applica quando le verifiche fiscali sono svolte presso la sede del contribuente e si concludono con la consegna del processo verbale di constatazione. Non si applica invece alle verifiche cosiddette "a tavolino", svolte esclusivamente sulla base della documentazione già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente. Pertanto, in quest’ultima ipotesi, l’assenza del termine di sessanta giorni non determina di per sé l’illegittimità dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 12 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L’Ufficio deve rispettare un termine di sessanta giorni fra l’esito delle verifiche svolte e l’emissione dell’avviso di accertamento.

    Il termine dilatorio e il correlato diritto al contraddittorio preventivo operano per le verifiche effettuate presso la sede del contribuente, ma non per gli accertamenti eseguiti "a tavolino" sulla base della documentazione già disponibile presso l’Ufficio.

  • Cassazione, sentenza n. 24823/2015

    Richiamata a sostegno della distinzione tra verifiche presso la sede del contribuente e controlli documentali svolti presso l’Amministrazione finanziaria.

  • Cassazione, ordinanza n. 7137/2016

    Conferma l’inapplicabilità del termine di sessanta giorni agli accertamenti eseguiti esclusivamente sulla base di dati e documenti già in possesso dell’Ufficio.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000 è normalmente collegato a verifiche, accessi o ispezioni svolti presso i locali del contribuente.
  • Quando l’accertamento è svolto "a tavolino", senza accesso fisico presso il contribuente e sulla base di dati già disponibili all’Amministrazione, l’Ufficio non è tenuto, in base a questa disciplina, ad attendere sessanta giorni prima di emettere l’avviso.
  • Per valutare la legittimità dell’atto occorre quindi verificare concretamente le modalità dell’attività istruttoria: la mera richiesta o analisi documentale non equivale necessariamente a una verifica presso la sede del contribuente.
  • L’assenza del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l’annullamento dell’accertamento nelle verifiche a tavolino; possono tuttavia rilevare eventuali specifiche disposizioni che impongano il contraddittorio per quel particolare tributo o procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.