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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1100

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1100 della Commissione, del 20 giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

Normativa europea32017R1100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1100 determina i quantitativi non richiesti nell'ambito di alcuni contingenti tariffari per il pollame originario di Israele, affinché tali quantitativi siano aggiunti al sottoperiodo successivo del 2017. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1384/2007 e dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. L'atto è entrato in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017 dei contingenti tariffari per l'importazione di pollame originario di Israele.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per l'importazione nell'Unione di prodotti del settore del pollame originari di Israele. Riguarda i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate nel periodo 1°-7 giugno 2017 per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017, limitatamente alle quote non richieste da trasferire al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Determinazione dei quantitativi da aggiungere ai contingenti tariffari per il pollame originario di Israele

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1100 della Commissione disciplina la redistribuzione dei quantitativi non richiesti nell'ambito di alcuni contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele. La misura si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione alle modalità di gestione dei contingenti previste dal regolamento (CE) n. 1384/2007.

Contesto e finalità

Il considerando rilevante evidenzia che le domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono risultate inferiori ai quantitativi disponibili. Per evitare che quote non utilizzate restino inutilizzate, la Commissione determina i quantitativi non richiesti e li trasferisce al sottoperiodo successivo, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017.

Ambito materiale

L'atto riguarda esclusivamente i contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele. Non istituisce nuovi contingenti, ma modifica, per il solo sottoperiodo indicato, la distribuzione dei quantitativi disponibili all'interno del sistema già esistente.

Quantitativi oggetto di trasferimento

L'allegato al regolamento indica i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017:

  • numero d'ordine 09.4091: 420.000 kg;
  • numero d'ordine 09.4092: 3.000.000 kg.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, scelta motivata dalla necessità di garantire l'efficacia della misura. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione adotta il regolamento in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 188, paragrafi 2 e 3, con riferimento ai contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per i prodotti del settore del pollame originari di Israele.

Determinazione dei quantitativi non richiesti

Poiché le domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2017 sono risultate inferiori ai quantitativi disponibili, il regolamento identifica i quantitativi non richiesti e ne dispone l'aggiunta al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017. I quantitativi sono indicati nell'allegato e comprendono, per i numeri d'ordine 09.4091 e 09.4092, rispettivamente 420.000 kg e 3.000.000 kg.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio internazionalecontingenti tariffariimportazioni

Testo integrale

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