Sentenza del 13/01/2017 n. 728 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 1997, maggiori ricavi non fatturati, determinando la maggiore materia imponibile ai fini ILOR, IRAP e SSN mediante l'applicazione di una percentuale di ricarico del 30%. L'accertamento induttivo era fondato sull'irregolare tenuta del libro degli inventari, sull'irregolare registrazione delle scritture contabili nel libro giornale e sull'omessa conservazione, per più anni d'imposta, di 82 documenti fiscali. Il contribuente contestava la legittimità del ricorso al metodo induttivo, sostenendo che le violazioni non fossero sufficientemente gravi, e censurava la determinazione della percentuale di ricarico.
La decisione
La Commissione tributaria aveva inizialmente ridotto la percentuale di ricarico dal 30% al 25%; il giudice d'appello, accogliendo parzialmente l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, l'aveva nuovamente fissata al 30%, valorizzando sia le irregolarità contabili sia le dichiarazioni rese alla Guardia di finanza dalla figlia del contribuente. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso, rilevando che le violazioni erano numerose e ripetute e idonee, di regola, a rendere inattendibili le scritture contabili. Il contribuente non aveva inoltre adeguatamente censurato la motivazione della sentenza d'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali pari a 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
metodo di accertamento induttivo
La norma consente il ricorso all'accertamento induttivo quando le scritture contabili risultano complessivamente inattendibili a causa di omissioni, irregolarità o falsità. Violazioni numerose e ripetute possono essere sufficienti a fondare tale inattendibilità.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare una concreta violazione o falsa applicazione della norma di diritto. Nel caso esaminato, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non aggrediva adeguatamente la motivazione con cui il giudice d'appello aveva valutato le irregolarità contabili.
Cassazione n. 16724/2005
la non gravità è oggetto di eccezione, che come tale va dimostrata dal contribuente
Le violazioni contabili numerose e ripetute rendono normalmente inattendibili le scritture. Spetta al contribuente dimostrare, in concreto, che esse non siano gravi o non incidano sull'attendibilità complessiva della contabilità.
Massime di principio
- La presenza di molteplici irregolarità contabili, soprattutto se ripetute e accompagnate dall'omessa conservazione di numerosi documenti fiscali, può legittimare l'Agenzia delle Entrate a ricorrere all'accertamento induttivo.
- Non è generalmente sufficiente sostenere in modo astratto che le violazioni siano meramente formali: il contribuente deve dimostrare concretamente che esse non compromettono l'attendibilità complessiva della contabilità.
- In sede di ricorso per cassazione occorre distinguere la violazione di legge dal vizio di motivazione. Se il giudice di merito ha indicato specificamente le irregolarità e ne ha spiegato l'idoneità a rendere inattendibili le scritture, la censura deve contestare puntualmente tale ragionamento.
- La determinazione dei maggiori ricavi mediante una percentuale di ricarico può essere mantenuta quando il giudice di merito abbia indicato gli elementi utilizzati per individuarla e la parte non dimostri concretamente l'inattendibilità di tali elementi.
- La mancata contestazione dei fatti materiali riconosciuti dal contribuente può rafforzare la valutazione di inattendibilità della contabilità e rendere più difficile contestare l'accertamento induttivo.
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