Cassazione Civile, Ordinanza n. 08453/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda una domanda in materia di usucapione e, soprattutto, di servitù di passaggio necessaria su fondi derivanti da divisione. La ricorrente censurava la sentenza d'appello che aveva ritenuto sussistente l'interclusione del fondo del resistente e aveva costituito una servitù di passaggio sul terreno della ricorrente. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 1054 c.c., sostenendo che la situazione di interclusione fosse stata causata dalle opere eseguite dallo stesso resistente dopo la divisione e che, quindi, non fosse legittimo imporre la cessazione di asserite turbative al godimento esclusivo del bene. Con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 1051 c.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per avere la corte territoriale costituito la servitù senza verificare l'esistenza di percorsi alternativi e senza considerare che il fondo del resistente confinava con altro immobile rimasto in comproprietà tra i condividenti. Con il quarto motivo lamentava violazione degli artt. 841, 1051, 2697 c.c. e 112, 115, 116 e 132 n. 4 c.p.c., assumendo che la presenza di accessi pedonali escludesse l'interclusione assoluta e che al più potesse parlarsi di passaggio necessario ex art. 1052 c.c., non di servitù coattiva; inoltre sosteneva che il fondo comune confinante avrebbe consentito un collegamento diverso con la via pubblica e che il passaggio non potesse gravare su un cortile destinato a usi riservati. Con il quinto motivo denunciava violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c. per il diniego di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta necessaria per descrivere meglio lo stato dei luoghi e individuare un tracciato più agevole e meno gravoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi congiuntamente esaminati, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione non apparente e dava conto in modo chiaro delle fonti del convincimento sulla condizione di interclusione del fondo, ricavata dall'atto di divisione e dalle planimetrie della c.t.u. Ha confermato che ricorrevano i presupposti della servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., sia in ipotesi di interclusione assoluta sia relativa, e che la comproprietà di un fondo interposto non escludeva la costituzione del passaggio. Ha inoltre condiviso l'accertamento di fatto secondo cui il passaggio non insisteva su un cortile protetto dall'esenzione di legge, ma su una fascia di terreno esterna al muro di recinzione, con caratteristiche di strada. Ha escluso che la richiesta di rinnovare la c.t.u. fosse censurabile, poiché la scelta se disporla o meno spetta al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. in favore dei controricorrenti e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1054 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne accoglie la censura, reputandola infondata alla luce dell'accertamento fattuale sulla diversa origine dell'interclusione e sulla correttezza della decisione di merito.
art. 1051 c.c.
La servitù coattiva di passaggio può essere costituita quando il fondo sia intercluso in senso assoluto o relativo; la scelta del tracciato deve rispondere al minor sacrificio per il fondo servente e al percorso concretamente più agevole per il fondo dominante.
art. 1052 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in presenza di accesso pedonale, si potrebbe parlare al più di passaggio necessario; la Corte non accoglie questa impostazione e ritiene comunque configurabile l'interclusione relativa ai fini del passaggio anche veicolare.
art. 841 c.c.
Censura invocata dalla ricorrente in relazione all'asserita lesione del godimento esclusivo e alla destinazione dell'area, ma non ritenuta idonea a sovvertire la decisione di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei motivi relativi all'onere probatorio e alla consulenza tecnica; la Corte non ravvisa violazioni, perché i fatti decisivi risultavano accertati sulla base degli atti e della c.t.u.
art. 112 c.p.c.
Evocato per asserita pronuncia oltre la domanda, ma la Corte afferma che non è stata accolta una domanda diversa da quella proposta.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come parametro di valutazione delle prove; la Corte non ravvisa errori nella valutazione compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione probatoria; la Corte conferma l'apprezzamento di fatto della sentenza impugnata.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La Corte precisa che il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione apparente, mancante o insanabilmente contraddittoria; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta pienamente comprensibile.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è oggi limitato ai casi di motivazione mancante, apparente o affetta da contraddizioni insanabili, non potendo sostituirsi al giudizio di merito.
art. 380-bis c.p.c.
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 380-bis, commi 3 e 4.
art. 96 c.p.c.
La Corte applica la responsabilità aggravata e condanna la ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore dei controricorrenti e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è limitato ai casi di motivazione mancante, meramente apparente o internamente inconciliabile; non consente una nuova valutazione del merito.
- La servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c. può essere costituita sia in caso di interclusione assoluta sia di interclusione relativa, quando il fondo non abbia accesso adeguato alla via pubblica o lo possa procurare solo con eccessivo dispendio o disagio.
- Ai fini della costituzione del passaggio necessario non rileva, di regola, che il proprietario del fondo intercluso sia comproprietario di un fondo interposto: il comunista non può asservire al proprio uso esclusivo il fondo comune.
- La scelta del tracciato della servitù deve essere sorretta da un accertamento di fatto sulla concreta possibilità del percorso più agevole e sul minor sacrificio per il fondo servente; tale valutazione appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se logicamente motivata.
- La presenza di un accesso pedonale non esclude necessariamente l'interclusione del fondo, potendo permanere la necessità di un passaggio utile anche veicolare e comunque più conforme alle esigenze del fondo dominante.
- La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la sua mancata disposizione non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione se la decisione è adeguatamente motivata.
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