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Sentenza

Sentenza del 14/12/2023 n. 35113 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Fallimento (Omissis) impugnava avvisi di accertamento emessi nel 2013 per gli anni 2007 e 2008 con recupero di IRES, IRAP e IVA. Le principali censure riguardavano: la decadenza dell'Ufficio dall'accertamento per il 2007 (contestando il raddoppio dei termini a motivo di denuncia penale), la qualificazione come operazioni soggettivamente inesistenti di transazioni con società interposte (Inox e Components e Steel Trade Italia) e l'indeducibilità delle provvigioni corrisposte per intermediazione; infine la qualificazione ai fini IVA di beni ceduti alla ILFER (rottami ferrosi vs laminati d'acciaio) e la quantificazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso relativi al raddoppio dei termini e alla ricostruzione fattuale sulle operazioni soggettivamente inesistenti e sulla qualificazione merceologica (questi profili sono stati ritenuti apprezzamenti di merito non censurabili in cassazione). Tuttavia ha accolto il quinto e il sesto motivo del ricorso, rilevando che la Corte territoriale aveva in maniera sintetica e non adeguatamente motivata escluso in deduzione provvigioni relative ad attività di intermediazione la cui effettività non risultava contestata; per tale ragione la Cassazione ha cassato la sentenza nella parte relativa all'indeducibilità di quei costi e ha rinviato la causa alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi di ricorso del Fallimento sono stati respinti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973

    Riferito alla disciplina del raddoppio dei termini di accertamento; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la denuncia penale è controllo di merito, e in questo caso non è risultato un vizio nella decisione sul punto.

  • D.P.R. n. 633/1972

    Articolo collegato al raddoppio dei termini IVA; la Corte ha confermato che la verifica della notitia criminis e dell'obbligo di denuncia è soggetta a valutazione giudiziale e non richiede la prova della commissione del reato.

  • D.Lgs. n. 128/2015

    Invocato come regime transitorio applicabile al caso per giustificare il raddoppio dei termini in presenza di denuncia ex art. 331 c.p.p.; la CTR aveva ritenuto applicabile tale regime.

  • art. 331 c.p.p.

    Riferito all'obbligo di denuncia per taluni reati fiscali: la Corte ricorda che ai fini del raddoppio dei termini rileva la presentazione della denuncia e la configurabilità astratta del reato (fumus), non la prova definitiva del reato.

  • D.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata in tema di onere probatorio per la perdita del diritto alla detrazione IVA e uso di elementi indiziari/presunzioni gravi, precise e concordanti per dimostrare la frode.

  • Codice Civile

    Principi sull'onere della prova e sulla valutazione delle presunzioni; la Corte sottolinea che le presunzioni devono rimanere entro limiti di gravità, precisione e concordanza e che la critica in cassazione non può limitarsi a diverso apprezzamento probatorio.

  • TUIR

    Norma richiamata in relazione alla indeducibilità di taluni costi fiscali; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia applicato male la normativa nel dichiarare indeducibili provvigioni relative ad attività di intermediazione effettive.

  • L. n. 537/1993

    Richiamata in tema di deducibilità e rapporti con altre norme fiscali; la Corte ha valutato la corretta applicazione normativa in relazione alle provvigioni.

  • D.Lgs. n. 446/1997

    Richiamato nell'ambito delle norme sulle sanzioni e sulla determinazione del reddito ai fini tributari; utilizzato nella censura sulla corretta applicazione normativa.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Norma processuale relativa ai motivi di impugnazione; citata nella discussione sulla motivazione della sentenza impugnata e sui limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale sulla cassazione; la Corte ha esaminato le censure sia come violazione di legge (n.3) sia come vizio motivazionale costituzionalmente rilevante (n.4), distinguendo i profili meritori dagli aspetti di illegittimità.

  • Costituzione

    Richiamato in relazione al contenuto minimo della motivazione: la Cassazione ha valutato che la motivazione della CTR raggiungeva il minimo costituzionale per i giudizi di merito eccetto nella parte riguardante l'indeducibilità delle provvigioni, ritenuta carente.

  • D.Lgs. n. 471/1997

    Norma sulle sanzioni amministrative tributarie; citata nella censura sulla mancata determinazione/valutazione delle sanzioni da parte della CTR (censura poi assorbita).

Massime di principio

  • Raddoppio dei termini di accertamento: la presentazione di una denuncia penale ex art. 331 c.p.p. e la configurabilità astratta del reato (fumus) possono giustificare l'allungamento dei termini; non è richiesta la prova definitiva del reato, ma il giudice deve evitare decisioni arbitrarie o pretestuose.
  • Prove in tema di frode carosello e operazioni soggettivamente inesistenti: l'Amministrazione deve fornire presunzioni 'gravi, precise e concordanti' sia della frode del cedente sia, almeno, della conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta soddisfatto questo onere, grava sul contribuente provare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile.
  • Onere della prova e valutazione delle presunzioni: il giudice di merito può utilizzare ragionamenti presuntivi purché motivati entro criteri logici e compatibili con gli artt. 2697 e 2729 c.c.; in cassazione non è possibile limitarsi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti senza dimostrare illegittimità del ragionamento presuntivo.
  • Deduzione dei costi di intermediazione: non è ammissibile l'automatica disconoscimento delle provvigioni se l'attività di intermediazione è effettiva e le operazioni di vendita correlate sono genuine; la disamina deve essere adeguatamente motivata e distinguere costi collegati a operazioni oggettivamente inesistenti da quelli relativi ad operazioni realmente concluse.
  • Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito: la cassazione verifica solo vizi della motivazione che incidono sul minimo costituzionale (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile), non la mera insufficienza argomentativa; così, valutazioni dettagliate di fatto restano in sede di merito.
  • Qualificazione merceologica e questioni di fatto: la determinazione se beni siano rottami (reverse charge) o laminati è questione di fatto/istruttoria spesso non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata dai giudici di merito.

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