Cassazione Penale, Sentenza n. 12621/2026 del 03/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso la condanna per tentato furto aggravato. Denuncia un errore nella determinazione del "dies a quo": il dispositivo della sentenza di primo grado aveva fissato 20 giorni per il deposito della motivazione (ai sensi dell'art. 544 c.3 c.p.p.), mentre la Corte territoriale aveva considerato erroneamente il termine ordinario di 15 giorni, anticipando così la scadenza utile per proporre l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ricostruito che il dispositivo datato 25 marzo 2025 aveva fissato 20 giorni per il deposito della motivazione; tale termine expirava il 14 aprile 2025 e da quella scadenza decorrono i 45 giorni per proporre l'impugnazione. L'appello è stato depositato il 29 maggio 2025, quindi tempestivo. Conseguentemente è stato annullato l'atto di inammissibilità dell'impugnazione per violazione di legge processuale (annullamento dell'ordinanza impugnata).
Norme richiamate
art. 544 cod. proc. pen., comma 3
il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2 (quindici giorni dalla pronuncia), può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia
La Corte ha ritenuto che, ove il dispositivo stabilisca un termine più lungo ai sensi di questa norma (qui 20 giorni), quel termine è il parametro da considerare per il calcolo dei termini successivi, indipendentemente dal deposito avvenuto in anticipo.
art. 544 cod. proc. pen., comma 2
termine ordinario di quindici giorni dalla pronuncia
Richiamata per evidenziare che il termine ordinario è 15 giorni, ma può essere sostituito dal termine indicato nel dispositivo se il giudice avvale del comma 3.
art. 585 cod. proc. pen., comma 1 lett. c) e comma 2 lett. c)
l'impugnazione va proposta entro 45 giorni, che decorrono ... dalla scadenza del termine (stabilito dalla legge o) determinato dal giudice per il deposito della sentenza
La Corte ha applicato questa norma nel senso che i 45 giorni per proporre l'appello decorrono dalla scadenza del termine indicato dal giudice per il deposito della motivazione (nel caso, il 20° giorno fissato nel dispositivo), non dalla data effettiva di deposito quando questa avviene in anticipo.
Massime di principio
- Il dies a quo per il calcolo del termine d'impugnazione decorre dalla scadenza del termine indicato dal giudice nel dispositivo per il deposito della motivazione (art. 544 c.3), anche se la sentenza viene depositata prima di tale scadenza.
- Se il giudice utilizza il termine speciale previsto dall'art. 544 c.3, quel termine sostituisce il termine ordinario di 15 giorni ai fini del computo dei successivi termini di impugnazione.
- Un errore della Corte territoriale nel computo del termine (ad es. ricondurre il termine al periodo ordinario anziché a quello indicato nel dispositivo) può portare alla pronuncia di annullamento dell'ordinanza di inammissibilità per violazione di legge processuale.
- In situazioni simili la difesa deve controllare attentamente il dispositivo della sentenza per individuare il termine stabilito per il deposito della motivazione e calcolare l'impugnazione dalla scadenza di quel termine; in caso di contestazione sulla tempestività, valutare il ricorso per violazione di legge processuale.
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