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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21344/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per il delitto di diffamazione aggravata. Durante la pendenza del ricorso per cassazione è stata prodotta e allegata la remissione di querela, redatta il 18/11/2025 e accettata dall'imputata, che estingue il reato. Il difensore ha chiesto che il giudice di legittimità rilevi e dichiari l'estinzione del reato.

La decisione

La Corte osserva che la remissione di querela, intervenuta e accettata in pendenza del ricorso per cassazione, determina l'estinzione del reato e va rilevata dal giudice di legittimità. Non essendovi elementi per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è dichiarato estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. L'estinzione travolge anche le statuizioni civili. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio. Le spese del procedimento sono poste a carico della querelata ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 152 cod. proc. pen.

    La remissione di querela intervenuta e accettata in pendenza del ricorso per cassazione estingue il reato; il giudice di legittimità deve rilevare e dichiarare l'estinzione.

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Riferito nella sentenza per evidenziare che, in mancanza di elementi per adottare una pronuncia prevista da tale disposizione, prevale la rilevazione dell'estinzione del reato; in pratica la disposizione non è stata applicata perché l'estinzione imponeva l'annullamento.

  • art. 340, comma 4 cod. proc. pen.

    Stabilisce che le spese del procedimento devono essere poste a carico della querelata quando il reato si estingue per remissione di querela.

Massime di principio

  • La remissione di querela accettata dalla persona offesa estingue il reato anche se intervenuta durante il procedimento di impugnazione; il giudice di cassazione deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione.
  • L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili connesse: le conseguenze civili devono essere rimosse insieme alle conseguenze penali.
  • Quando la remissione di querela è intervenuta e regolarmente accettata, la Corte di Cassazione procede all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, invece di pronunciare sul merito.
  • Le spese processuali possono essere poste a carico della persona querelata in caso di estinzione del reato per remissione di querela, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
  • La remissione di querela rilevata in Cassazione è efficace purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto; la tempistica dell'impugnazione può quindi influire sull'applicabilità dell'istituto.

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