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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31764 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio delle dogane di Venezia aveva contestato alla C. srl una sanzione di 16.136,25 euro per il pagamento non corretto del dazio antidumping relativo a merci importate. In sede di revisione doganale, la merce era stata riclassificata in una voce tariffaria soggetta a dazio aggiuntivo, poiché l'importatore non disponeva dell'autorizzazione necessaria per beneficiare dell'esenzione prevista per importazioni inferiori a 300 pezzi mensili. La Commissione tributaria regionale aveva annullato la sanzione ritenendo applicabile l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, anche in ragione del mutamento della prassi dell'Amministrazione. L'Agenzia ha impugnato la decisione deducendo, da un lato, un vizio di motivazione e, dall'altro, l'errata applicazione dell'esimente prevista dalla legge n. 212 del 2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo al presunto difetto di motivazione, ritenendo che la sentenza regionale contenesse comunque una motivazione riconoscibile e che la mera contestazione della valutazione giuridica del giudice di merito non integrasse un vizio deducibile in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che non era stata dimostrata un'oggettiva e inevitabile incertezza sul contenuto della normativa doganale. La sola modifica della prassi amministrativa e l'eventuale errore dell'importatore non erano sufficienti. Inoltre, l'errore era riconoscibile da un operatore professionale e non risultava provocato da un comportamento attivo degli uffici doganali. La sentenza regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha respinto il ricorso originario del contribuente, confermando la sanzione. La società resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, pari a 2.500 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    La sentenza deve contenere una motivazione; la sua totale mancanza, l'apparenza, l'incomprensibilità o la contraddittorietà irriducibile possono determinarne la nullità. Non è sufficiente, invece, contestare la persuasività o la sufficienza della motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Dopo la riforma del 2012, il controllo della Cassazione sulla motivazione è limitato alle anomalie motivazionali gravi e costituzionalmente rilevanti, non consentendo una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 8

    Prevede, in materia tributaria, la non applicazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma.

  • Decreto legislativo n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    Esclude la punibilità della violazione tributaria quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, commi 2 e 3

    L'esimente opera solo in presenza di un'incertezza normativa oggettiva, inevitabile e generalizzata, tale da rendere impossibile individuare con sicurezza la disciplina applicabile. Non basta l'errore soggettivo del contribuente, la sua buona fede o una difficoltà interpretativa personale.

  • Decreto legislativo n. 374 del 1990, art. 11, comma 5

    Consente all'Amministrazione doganale di procedere alla revisione dei dazi attraverso una procedura di controllo ampia, anche successivamente allo sdoganamento.

  • Art. 111, comma 6, della Costituzione

    Impone che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato; la violazione rileva quando la motivazione sia materialmente assente, apparente, incomprensibile o radicalmente contraddittoria.

Massime di principio

  • L'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede che l'incertezza sia oggettiva, inevitabile e riferibile alla norma in sé, con effetti nei confronti della generalità degli operatori; non è sufficiente il semplice errore o la buona fede del singolo contribuente.
  • Il mutamento della prassi amministrativa può essere rilevante solo se dimostra una reale e generalizzata ambiguità della disciplina, ma non determina automaticamente l'esonero dalle sanzioni.
  • Un operatore professionale è tenuto a conoscere e verificare gli adempimenti doganali applicabili. Se l'errore poteva essere ragionevolmente riconosciuto usando la normale diligenza professionale, l'esimente non opera.
  • La responsabilità dell'Amministrazione può essere esclusa quando gli uffici si siano limitati ad accettare la dichiarazione doganale senza porre in essere comportamenti attivi idonei a indurre l'operatore in errore.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o sostituire la propria interpretazione a quella del giudice di merito, salvo vizi motivazionali estremi o violazioni di legge.
  • Quando la debenza del dazio è già stata definitivamente accertata e l'errore dell'importatore non è scusabile, tale accertamento incide anche sulla legittimità della sanzione collegata al mancato o insufficiente pagamento.

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