Cassazione Civile, Ordinanza n. 01162/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso da una società concessionaria del Comune di Napoli per il recupero di una differenza di tributi pubblicitari 2014, oltre interessi e sanzioni, ritenuta dovuta in base alle tariffe comunali vigenti. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato, ma la sentenza conteneva anche una statuizione sulla carenza di legittimazione passiva della concessionaria, sul rilievo che il Comune non fosse stato evocato in giudizio e che le contestazioni attenessero alla determinazione delle tariffe comunali. In appello la contribuente aveva censurato la decisione per carenze motivazionali e aveva riproposto le difese di merito, senza però impugnare espressamente quella statuizione sulla legittimazione passiva. La CTR ha ritenuto invece sussistente la giurisdizione tributaria, infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della concessionaria e, nel merito, ha valorizzato il tema del contenimento della pretesa entro il limite del 25%. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR pronunciato sulla legittimazione passiva nonostante sul punto si fosse formato il giudicato interno; (2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla mancata entrata in vigore del CIMP nel Comune di Napoli; (3) violazione dell'art. 62 d.lgs. 446/1997 per asserita errata applicazione a un tributo diverso dal CIMP; (4) omessa pronuncia su eccezioni di carenza di giurisdizione e di inammissibilità/improponibilità per acquiescenza; (5) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente sul presunto superamento del limite del 25% rispetto alla precedente imposta comunale sulla pubblicità. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per asserita carenza di jus postulandi, eccezione respinta perché riferibile a una normativa non pertinente al concessionario dei tributi locali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbiti gli altri. Ha affermato che, poiché la contribuente in appello non aveva impugnato la statuizione di primo grado che aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva della concessionaria, su tale punto si era formato giudicato interno. La CTR, riesaminando e ribaltando quel profilo, è quindi incorsa in ultrapetizione/extrapetizione con conseguente nullità della pronuncia. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito dichiarando il passaggio in giudicato della statuizione di carenza di legittimazione passiva in capo alla concessionaria. Le spese di appello e di legittimità sono state poste a carico della società contribuente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice di appello non può pronunciarsi su un capo di sentenza non devoluto, poiché il mancato gravame determina giudicato interno e la sua rivalutazione integra ultrapetizione
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è richiamato per la censura di violazione o falsa applicazione di legge su un motivo assorbito
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è richiamato per le doglianze di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della dedotta nullità per carenza di motivazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione necessaria della sentenza tributaria
art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato per individuare il concessionario del Comune incaricato della riscossione dei tributi locali, distinto dalla disciplina evocata dalla controparte
art. 62 del d.lgs. 446/97
richiamato nel motivo assorbito relativo alla disciplina del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
Massime di principio
- Se una statuizione di primo grado non è specificamente censurata con l'atto di appello, essa si consolida in giudicato interno e non può essere riesaminata dal giudice di secondo grado.
- La pronuncia su un capo coperto da giudicato interno integra ultrapetizione e determina nullità della sentenza di appello.
- Nelle controversie tributarie concernenti la riscossione locale, il concessionario incaricato dal Comune può essere parte del giudizio nei limiti del rapporto processuale dedotto, ma non è consentito rimettere in discussione in appello questioni già cristallizzate in primo grado senza un'impugnazione specifica.
- Quando un motivo di ricorso viene accolto per una ragione assorbente di rito/procedura, restano assorbite le censure che investono il merito o ulteriori profili processuali della medesima sentenza.
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