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Sentenza

Sentenza del 02/03/2016 n. 4159 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una sanzione IVA di complessivi 17.798 euro relativa all'anno 2004, applicata per l'irregolare presentazione del Modello Intra 2 e per l'annotazione di dati inesatti o incompleti nel registro IVA con riferimento ad acquisti intracomunitari. La società aveva impugnato l'atto di contestazione sostenendo che il processo verbale di constatazione, richiamato per relationem, non era stato allegato né depositato e che le violazioni non incidevano sulla determinazione della base imponibile. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto per violazione dell'obbligo di allegazione previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, un vizio motivazionale concernente l'effettiva conoscenza del verbale da parte della società e, dall'altro, la violazione delle norme sull'obbligo di allegazione e sulla contestazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate dichiarando inammissibili entrambi i motivi. Il primo motivo è stato qualificato come censura relativa a un errore revocatorio, deducibile esclusivamente ai sensi dell'art. 395 c.p.c., poiché contestava l'accertamento del giudice di merito sull'effettiva conoscenza del processo verbale, nonostante il verbale risultasse sottoscritto dal legale rappresentante e depositato in appello. Il secondo motivo è stato ritenuto nuovo e privo di autosufficienza, perché la questione relativa alla riproduzione del contenuto essenziale del verbale nell'atto sanzionatorio non risultava dalla sentenza impugnata né era adeguatamente documentata nel ricorso. È rimasta quindi ferma la decisione favorevole alla società, senza pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva della resistente.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Se la motivazione dell'atto fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

    L'obbligo di allegazione degli atti richiamati per relationem mira a garantire al contribuente la piena conoscibilità delle ragioni della pretesa. L'allegazione può essere sostituita dalla riproduzione del contenuto essenziale dell'atto richiamato, ma tale questione deve essere stata tempestivamente dedotta e adeguatamente documentata nel processo.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 2

    La disposizione disciplina il contenuto dell'atto di contestazione delle sanzioni e deve essere coordinata con l'obbligo di motivazione e conoscibilità degli atti richiamati.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 50, comma 6

    È stato indicato quale riferimento normativo per le irregolarità relative alla compilazione del Modello Intra 2 concernente gli acquisti intracomunitari.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 25

    È stato richiamato in relazione all'errata o incompleta annotazione nel registro IVA delle fatture relative agli acquisti intracomunitari.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il motivo era formalmente prospettato come vizio di insufficiente motivazione, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché mirava in realtà a denunciare un errore percettivo o revocatorio del giudice di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 395

    Gli errori revocatori, consistenti in una falsa percezione di un fatto processuale o documentale non controverso, devono essere fatti valere con il rimedio della revocazione e non mediante ricorso per cassazione per vizio motivazionale.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario richiama un processo verbale o altro documento, il contribuente deve poter conoscere concretamente il contenuto posto a fondamento della pretesa: di regola l'atto va allegato, salvo che il provvedimento ne riporti il contenuto essenziale.
  • Se il documento richiamato è stato già consegnato o sottoscritto dal contribuente e tale circostanza risulta dagli atti, la conoscenza effettiva può incidere sulla valutazione dell'obbligo di allegazione; tuttavia il giudice deve esaminare correttamente tale elemento.
  • In Cassazione non è possibile utilizzare il vizio di motivazione per contestare una semplice erronea percezione di un documento o di un fatto processuale non controverso: tale errore deve essere fatto valere con revocazione.
  • Una questione nuova, non esaminata nella sentenza impugnata e non adeguatamente riprodotta o documentata nel ricorso, è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Chi impugna in Cassazione deve indicare con precisione dove e quando la questione è stata introdotta nei precedenti gradi di giudizio e riportare le parti rilevanti degli atti processuali.
  • La decisione non stabilisce in via generale che ogni violazione formale priva di effetti sulla base imponibile sia sempre non sanzionabile, perché tale questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità dei motivi.

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