Cassazione Penale, Sentenza n. 05064/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mannolo era stato condannato per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 per avere indicato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 04/02/2020, un reddito imponibile del nucleo familiare pari a euro 3.800, mentre risultava successivamente un reddito complessivo di euro 15.446 per l'anno 2019. In Cassazione il ricorrente ha censurato la sentenza per vizio di motivazione e per violazione di legge, deducendo che al momento del deposito dell'istanza il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2019 non era ancora scaduto e quindi l'ultima dichiarazione effettivamente presentata era quella relativa al 2018, alla quale egli aveva fatto riferimento; ha inoltre sostenuto che l'eventuale riferimento al 2019, in assenza della relativa dichiarazione, non poteva integrare un falso rilevante ai fini della configurabilità del reato (o sarebbe al più un "falso innocuo").
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che, ai fini dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, l'"ultima dichiarazione" significa l'ultima dichiarazione effettivamente presentata al momento del deposito dell'istanza; pertanto, essendo il termine per la dichiarazione relativa al 2019 scaduto il 30/11/2020, alla data del 04/02/2020 l'ultima dichiarazione era quella del 2018. Ne consegue che la censura del ricorrente è fondata e la sentenza impugnata è stata annullata; la Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, affinché valuti la rilevanza penale delle dichiarazioni rese con riferimento all'anno d'imposta 2018.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
Stabilisce il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato facendo riferimento al reddito risultante dall'ultima dichiarazione; la Corte interpreta "ultima dichiarazione" come l'ultima effettivamente presentata al momento del deposito dell'istanza, anche se il termine per la nuova dichiarazione non è ancora scaduto.
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Sanziona chi, nell'istanza per il gratuito patrocinio, rende false dichiarazioni in ordine alle condizioni di reddito. La Corte esige che la falsità riguardi dati riferibili all'ultima dichiarazione effettivamente presentata; se il riferimento concerne un anno per il quale non è stata effettivamente presentata la dichiarazione, va valutata la rilevanza e l'elemento soggettivo della falsità.
art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002
Norma del procedimento del patrocinio che disciplina gli effetti di dichiarazioni e documenti; richiamata nel motivo ma non oggetto di interpretazione autonoma dalla Corte nel provvedimento impugnato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione: lett. b) per vizio di motivazione e lett. e) per violazione di legge; la Corte ha ritenuto fondate le censure sulla corretta interpretazione della norma sul riferimento alla "ultima dichiarazione".
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Consente il trattamento cartolare del ricorso; citato nel procedimento per indicare la forma di trattazione adottata dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- Per il patrocinio a spese dello Stato il reddito da prendere in considerazione è quello risultante dall'ultima dichiarazione effettivamente presentata al momento del deposito dell'istanza; non conta un reddito relativo a un anno per il quale non è stata presentata la dichiarazione al momento dell'istanza.
- La mera indicazione di redditi riferiti a un anno fiscale successivo, senza la presentazione della relativa dichiarazione, non equivale automaticamente a una falsa dichiarazione punibile: occorre verificare se la falsità abbia riguardato il dato effettivamente rilevante e l'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà) richiesto per il reato.
- Quando sussistono dubbi sulla rilevanza penale della discordanza tra quanto dichiarato e i redditi effettivi, il giudice di legittimità può annullare e rinviare al giudice del merito per una nuova valutazione, anche in ordine all'elemento soggettivo.
- È prudente, in fase di istanza per il gratuito patrocinio, allegare o fare riferimento esplicito all'ultima dichiarazione effettivamente depositata e, se nel frattempo è stata presentata una nuova dichiarazione, conservarne la prova documentale per evitare contestazioni.
- In caso di contestazione penale sulle dichiarazioni per il gratuito patrocinio, la difesa può articolare la propria strategia sul tema della rilevanza materiale della discrepanza (falso idoneo a pregiudicare il procedimento) e sull'assenza del dolo specifico, potenzialmente qualificando l'errore come "falso innocuo" se estraneo alla funzione dell'atto.
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