Sentenza del 10/08/2017 n. 477 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto i ricorsi del contribuente contro gli avvisi di accertamento IRPEF e IRAP relativi agli anni d'imposta 2006-2008. L'Ufficio ha contestato l'erronea esclusione dell'applicabilità degli studi di settore. Secondo l'Agenzia, l'incongruenza tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore, il reddito estremamente ridotto e il possesso di un autocarro e di un'autovettura costituivano elementi idonei a giustificare l'accertamento.
La decisione
La Commissione Tributaria ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, affermando che gli studi di settore possono essere utilizzati come elementi presuntivi dell'esistenza di ricavi o redditi non dichiarati, purché il contribuente possa fornire una prova contraria idonea. Nel caso concreto, il contribuente non ha dimostrato l'infondatezza delle risultanze dello studio di settore. La sentenza di primo grado è stata quindi ritenuta non corretta e l'appello è stato accolto. Le spese di giudizio sono state poste a carico del contribuente e liquidate in complessivi 300 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 62-sexies, comma 3, D.L. 30 agosto 1993, n. 331
Gli accertamenti possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta ovvero dagli studi di settore.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di fondare l'accertamento anche sulle gravi incongruenze tra quanto dichiarato e quanto desumibile dagli studi di settore o dalle caratteristiche concrete dell'attività.
Art. 62-bis, D.L. 30 agosto 1993, n. 331
La disposizione è richiamata quale base normativa per gli studi di settore utilizzati come strumenti di stima dei ricavi e dei compensi.
Art. 39, D.P.R. n. 600 del 1973
La norma viene richiamata in relazione agli elementi presuntivi che possono giustificare l'accertamento analitico-induttivo, tra cui l'incongruenza dei ricavi dichiarati e le condizioni economiche e patrimoniali del contribuente.
Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 5977 del 14 marzo 2007
I dati risultanti dagli studi di settore possono essere utilizzati dall'Ufficio fino a quando il contribuente non ne dimostri l'infondatezza mediante una prova contraria idonea; il relativo onere probatorio grava sul contribuente.
Massime di principio
- Gli studi di settore possono costituire una presunzione idonea a sostenere un accertamento fiscale quando evidenziano una grave incongruenza rispetto ai ricavi o ai compensi dichiarati.
- La presunzione derivante dagli studi di settore non è assoluta: il contribuente può superarla fornendo una prova concreta, specifica e documentata delle ragioni che hanno determinato lo scostamento.
- Non è sufficiente contestare genericamente l'applicabilità o l'affidabilità dello studio di settore; occorre dimostrare perché, nel caso concreto, i dati stimati non rappresentano l'effettiva capacità reddituale.
- Il giudice può valutare congiuntamente lo scostamento dallo studio di settore, l'esiguità del reddito dichiarato e gli elementi patrimoniali o di spesa incompatibili con tale reddito.
- In presenza di una motivazione dell'accertamento basata su più indizi convergenti, l'assenza di una prova contraria adeguata può comportare la conferma della pretesa fiscale e la condanna alle spese.
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