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Sentenza

Sentenza del 10/08/2017 n. 718 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Accertamento - Raddoppio dei termini per l'accertamento - Regime transitorio ex art. 2, comma terzo, d.lgs 128/2015 - Obbligo di presentazione di denuncia penale - Esclusione - Accertamento - Raddoppio dei termini per meri indizi di reato - Sufficienza - Prescrizione del reato - Non rileva - Accertamento - Verifiche fiscali - Diritti e garanzie del contribuente- Mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12 l. 212/2000- Eventi eccezionali - Decadenza dell'ufficio dal potere diaccertamento- non è tale - Imposte e Tasse - Verifiche fiscali - Sanzioni - Esimente - Causa di forza maggiore - Crisi economico finanziaria - Esclusione - Iva - Verifiche fiscali - Fatture per operazioni inesistenti - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità degli accertamenti sotto diversi profili: l'utilizzo del raddoppio dei termini per la presenza di fatti astrattamente configurabili come reati tributari, nonostante l'eventuale mancata presentazione della denuncia penale o la prescrizione del reato; la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12 della legge n. 212/2000 tra il processo verbale di constatazione e l'avviso di accertamento; l'applicazione delle sanzioni nonostante la crisi economico-finanziaria della società, invocata come forza maggiore; e la contestazione di operazioni IVA ritenute inesistenti, sostenendo la sufficienza della documentazione contabile.

La decisione

La sentenza ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini per gli avvisi notificati entro il 31 dicembre 2015, essendo sufficiente il riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, senza necessità che la denuncia fosse stata effettivamente presentata e senza rilevanza della prescrizione del reato. Ha invece ritenuto illegittimo l'avviso notificato prima del decorso dei sessanta giorni dal processo verbale di constatazione, quando l'anticipazione era dovuta soltanto al rischio di decadenza dell'Ufficio, circostanza non qualificabile come evento eccezionale. Ha escluso che la crisi economico-finanziaria costituisse, di per sé, causa di forza maggiore idonea a eliminare le sanzioni. In materia di operazioni inesistenti, ha confermato che grava sul contribuente la prova dell'effettività delle operazioni, non essendo sufficiente la mera regolarità formale delle fatture e della contabilità. Nel complesso, l'esito è favorevole all'Amministrazione finanziaria sui termini di accertamento, sulle sanzioni e sull'onere della prova delle operazioni, ma favorevole al contribuente quanto alla violazione del termine dilatorio di sessanta giorni, con conseguente illegittimità dell'avviso emesso ante tempus in assenza di eventi eccezionali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    I termini per l'accertamento delle imposte sui redditi sono raddoppiati nei casi previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis.

    Per gli avvisi notificati entro il 31 dicembre 2015, il raddoppio opera quando emergono fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, senza che sia necessario dimostrare l'effettiva presentazione della denuncia o l'assenza di prescrizione del reato.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 57

    I termini per l'accertamento dell'IVA sono raddoppiati nei casi previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis.

    La medesima regola sul raddoppio dei termini è applicabile agli accertamenti IVA notificati entro il 31 dicembre 2015.

  • D.lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 3

    Regime transitorio per gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015.

    La disposizione conserva il previgente regime del raddoppio dei termini per gli avvisi notificati entro tale data.

  • Codice di procedura penale, art. 331

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

    Ai fini del raddoppio dei termini rileva l'esistenza di fatti che impongano la denuncia, anche se la denuncia non è stata concretamente presentata.

  • Legge n. 212/2000, art. 12

    Il contribuente ha diritto di comunicare osservazioni e richieste entro sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

    L'avviso emesso prima della scadenza del termine è illegittimo, salvo che ricorrano effettivi eventi eccezionali. Il rischio di decadenza dell'Ufficio per ragioni organizzative o di programmazione non costituisce, di per sé, evento eccezionale.

  • D.lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 5

    Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

    La crisi economica o finanziaria non esclude automaticamente le sanzioni; occorre provare una situazione imprevedibile e inevitabile, tale da rendere oggettivamente impossibile adempiere.

Massime di principio

  • Per gli atti soggetti al regime transitorio applicabile agli avvisi notificati entro il 31 dicembre 2015, il raddoppio dei termini può fondarsi sulla semplice presenza di fatti astrattamente integranti un obbligo di denuncia penale; non è indispensabile che la denuncia sia stata presentata né che il reato non sia prescritto.
  • Il termine di sessanta giorni dal processo verbale di constatazione tutela concretamente il diritto di difesa del contribuente. L'Amministrazione non può anticipare l'avviso soltanto per evitare la propria decadenza, perché esigenze organizzative o di calendario non equivalgono a eventi eccezionali.
  • Chi invoca la forza maggiore per evitare le sanzioni deve dimostrare sia l'imprevedibilità sia l'inevitabilità dell'evento. Le difficoltà economiche dell'impresa, considerate isolatamente, normalmente non sono sufficienti.
  • In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, la fattura e la contabilità formalmente regolare non bastano: il contribuente deve fornire elementi concreti sull'effettiva esecuzione dell'operazione e sulla sua riferibilità alle parti indicate.
  • Quando una sentenza accoglie un vizio procedurale, come il mancato rispetto del termine dilatorio, ciò non implica necessariamente che tutte le contestazioni sostanziali dell'Amministrazione siano infondate; l'esito va valutato separando i profili procedurali da quelli relativi a termini, sanzioni e prova.

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