Cassazione Penale, Sentenza n. 16540/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della loro condanna per più fatti di bancarotta fraudolenta posti a carico in relazione alla fallita APA Trasporti s.r.l. Hanno articolato quattro motivi: (1) violazione dell'art. 415‑bis c.p.p. per l'omesso interrogatorio richiesto dopo la comunicazione di conclusione indagini (sostengono che la richiesta di interrogatorio, inviata il 10/05/2018, non è stata eseguita); (2) violazione del diritto al contraddittorio per l'utilizzo, da parte della Corte di appello, di dichiarazioni rese dall'ex coimputata deceduta (Italia Malferrari) al curatore fallimentare, non raccolte secondo le garanzie previste dall'art. 512 c.p.p.; (3) vizi della motivazione sulla prova della distrazione dei beni e dell'elemento soggettivo (dolo), inclusa la rilevanza delle fidejussioni e la presunta buona fede derivante dall'aver prestato garanzie; (4) vizio motivazionale nel rifiuto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi (sentenza di rigetto del 12/02/2026). Sul merito: (1) il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la richiesta di interrogatorio risultava formalmente inammissibile per errori e imprecisioni (es. errata indicazione del numero di registro generale e mancato riferimento all'imputazione), per cui non si è configurata alcuna violazione dell'art. 415‑bis c.p.p.; (2) il secondo motivo è stato respinto: le dichiarazioni rese alla procedura concorsuale sono state assunte dal curatore e la loro utilizzazione è ammissibile, trattandosi di testimonianza indiretta del curatore; la Corte ha altresì ricordato che, in caso di decesso della dichiarante, le dichiarazioni possono essere lette in dibattimento ai sensi dell'art. 513, comma 2, c.p.p., e che la condanna poggia anche su altre prove convergenti (dichiarazioni dei dipendenti e cessione d'azienda) quindi anche indipendentemente dal contenuto della Malferrari; (3) il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato e largamente reiterativo di censure già valutate dalla Corte di appello; le valutazioni probatorie di merito sono logicamente motivate e non sindacabili in Cassazione; in particolare la firma di fidejussioni pur appertando non esclude il dolo se resa nella consapevolezza di non poter adempiere; (4) il quarto motivo è stato ritenuto infondato e generico: il giudice di merito aveva già riconosciuto le attenuanti con prevalenza rispetto alle aggravanti e inflitto la pena al minimo edittale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 415‑bis cod. proc. pen.
Il giudice ha ritenuto che la richiesta di interrogatorio dei ricorrenti fosse formalmente inammissibile per difetti di indicazione del procedimento e dell'imputazione, per cui non è configurabile la violazione prevista da tale norma.
art. 512 cod. proc. pen.
La Corte ha escluso che la disciplina dell'art. 512, volta alla ripetizione di atti istruttori, impedisca l'utilizzo delle dichiarazioni rese nell'ambito della procedura fallimentare al curatore: tali dichiarazioni, raccolte in sede concorsuale e trasfuse nella relazione del curatore, possono essere utilizzate come testimonianza indiretta.
art. 513, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la possibilità di leggere in dibattimento dichiarazioni rese da soggetti successivamente deceduti, equiparando la posizione del coimputato deceduto a quella dell'imputato per il quale si procede separatamente (art. 210 c.p.p., comma 1).
art. 210, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata per l'equiparazione della posizione del coimputato deceduto a quella dell'imputato processato separatamente, con conseguente possibilità di utilizzare la lettura delle sue dichiarazioni in dibattimento.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha ricordato che la giurisprudenza esclude che il curatore fallimentare rivesta una posizione di sovra‑ordinazione equiparabile a poteri coercitivi tali da imporre un obbligo di collaborazione analogo a quello che giustificherebbe l'applicazione di questa disposizione.
art. 49 legge fallimentare
La norma è evocata per spiegare che l'obbligo del fallito di presentarsi al curatore riguarda informazioni utili alla gestione della procedura concorsuale e non costituisce potere di coercizione volto a fondare una posizione gerarchica che renda invalide le garanzie difensive.
Massime di principio
- Le richieste difensive (es. interrogatorio ex art. 415‑bis c.p.p.) devono essere redatte con precisione formale (numero di registro, riferimento all'imputazione e al procedimento); errori formali possono renderle inammissibili e precludere poi censure in Cassazione.
- Le dichiarazioni rese nell'ambito della procedura fallimentare al curatore possono essere utilizzate nel processo penale tramite la testimonianza indiretta del curatore e, se il dichiarante è deceduto, mediante lettura in dibattimento ai sensi dell'art. 513 c.p.p.; pertanto l'impugnazione basata solo su una presunta violazione del contraddittorio in questo contesto è difficilmente accolta.
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito delle prove: doglianze generiche o reiterazioni di valutazioni probatorie già esaminate dal giudice di merito vengono generalmente dichiarate infondate salvo errori logici o mancanza di motivazione.
- La presenza di atti che comportano impegni patrimoniali o garanzie (es. fidejussioni) non esclude automaticamente l'esistenza di dolo: conta la consapevolezza dell'impossibilità di adempiere e il contesto probatorio complessivo.
- Per contestare efficacemente la utilizzabilità di dichiarazioni rese in altri procedimenti è opportuno dimostrare la violazione specifica di garanzie processuali rilevanti (es. coercizione, insufficiente informazione sui diritti) e non limitarsi a asserzioni generiche.
- In procedura concorsuale, il curatore svolge funzioni di gestione e rendiconto: le sue relazioni possono avere rilievo per le indagini penali e la loro utilizzazione è ammessa salvo violazioni specifiche e gravi delle garanzie processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16432/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16433/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16436/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16437/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16438/2026 del 07/05/2026
- Sentenza penale · 7 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16442/2026 del 07/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →