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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12887/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in revocazione avverso l'ordinanza n.22086/2020 della Corte di Cassazione (depositata il 13/10/2020) che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro l'invito al pagamento per IRPEF anno 2007 e il preavviso di fermo amministrativo per tasse automobilistiche anno 2009. Il ricorrente denunciava errori di fatto: la raccomandata non sarebbe stata ricevuta dal medesimo (firma sull'avviso di ricevimento difforme), l'agente postale non avrebbe specificato la qualità del ricevente e la notifica non sarebbe avvenuta a mani proprie, nonché errori relativi al rigetto dell'eccezione di prescrizione e alla mancata declaratoria di decadenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti siano questioni di valutazione o contestazioni di fatto già oggetto di pronuncia e non errori revocatori ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Ha affermato la presunzione di consegna a mani proprie quando il piego è risultato consegnato all'indirizzo del destinatario e l'avviso è sottoscritto, salvo querela di falso; ha anche osservato che l'eccezione di prescrizione era proposta per la prima volta in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondata alla luce della notificazione intervenuta nel 2012. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito, e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Regime della revocazione delle sentenze della Corte di cassazione: il ricorso per revocazione è proponibile nei casi tassativi previsti, e la sua ammissibilità richiede la sussistenza di un errore revocatorio come definito dall'art. 395 n.4 c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Definisce l'errore revocatorio come errore di fatto (errore di percezione o svista materiale) che abbia indotto il giudice a ritenere esistente o inesistente un fatto decisivo che invece risulta incontestabilmente escluso o accertato in base agli atti di causa; esclusione dell'ammissibilità per valutazioni o errori di giudizio.

  • d.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. n.115/2002

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

  • Cass. S.U. nn. 30994/2017 e n. 8984/2018

    Giurisprudenza consolidata richiamata per definire il perimetro dell'errore revocatorio: occorre un errore di fatto incontestabile emergente dagli atti e non una diversa valutazione delle risultanze processuali.

  • Cass. n. 14937/2017

    Principio secondo cui l'errato apprezzamento di un motivo di ricorso costituisce valutazione giurisdizionale non sindacabile in revocazione, poiché non rientra nella nozione di 'fatto' ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.

  • Cass. n. 7488/2011 e Cass. n. 705/1993

    Precedenti che distinguono tra errori percettivi revocabili e valutazioni giudiziali non revocabili; la pronunzia su fatti ritenuti pacifici per difetto di contestazione è attività valutativa e non errore revocatorio.

  • Cass. n. 20635/2017

    Conferma che la revocazione richiede l'esistenza di un errore di fatto relativo all'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare; non copre errori di valutazione delle risultanze.

Massime di principio

  • La revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione (art. 391-bis c.p.c.) è ammissibile solo per errori di fatto incontestabili emergenti dagli atti (art. 395 n.4 c.p.c.), non per diverse valutazioni o interpretazioni giuridiche.
  • Se un plico raccomandato risulta consegnato all'indirizzo del destinatario e l'avviso di ricevimento è sottoscritto, si presume la consegna a mani proprie del destinatario salvo querela di falso o prova specifica contraria.
  • La mancata indicazione da parte dell'operatore postale della 'qualità' del ricevente non abbatte automaticamente la presunzione di consegna a mani proprie: è necessaria prova idonea e incontrovertibile per dissipare la presunzione.
  • Eccezioni introdotte per la prima volta in sede di legittimità (es. prescrizione) sono generalmente inammissibili; se pure valutate ex officio, la Corte può ritenere tali eccezioni manifestamente infondate se gli atti comprovano notifiche utili.
  • In un ricorso per revocazione occorre individuare un 'fatto decisivo' la cui inesistenza o esistenza sia provata in modo incontrovertibile dagli atti e che non sia già stato oggetto di un punto controverso deciso dalla Corte; altrimenti il motivo è inammissibile.

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