Sentenza del 24/02/2016 n. 460 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Tassa auto - Accertamento definitivo - Riscossione - Prescrizione del credito - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa regionale per la riscossione della tassa automobilistica, una volta divenuto definitivo l'accertamento, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni. Pertanto, l'eventuale eccezione di prescrizione fondata su un termine più breve non può essere accolta se non è prevista da una specifica disposizione normativa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione del credito regionale derivante dalla tassa automobilistica dopo che l'accertamento è divenuto definitivo. La questione era stabilire se fosse applicabile un termine breve di prescrizione oppure il termine ordinario decennale. È stato ritenuto applicabile il termine decennale perché, in assenza di una specifica norma derogatoria che preveda un termine più breve, il credito definitivamente accertato è soggetto alla prescrizione ordinaria.
Norme richiamate
Norme sulla prescrizione ordinaria dei diritti
In mancanza di una disciplina speciale che stabilisca un termine diverso, il diritto di credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Normativa sulla tassa automobilistica
Per il credito regionale relativo alla tassa automobilistica, dopo la definitività dell'accertamento, non opera un termine prescrizionale più breve se tale deroga non è espressamente prevista dalla legge.
Massime di principio
- Quando un credito tributario è stato definitivamente accertato, occorre verificare se esista una norma speciale che stabilisca un termine di prescrizione più breve; in assenza di tale norma, si applica ordinariamente il termine decennale.
- La definitività dell'accertamento distingue la fase di contestazione del tributo dalla successiva fase di riscossione e può comportare l'applicazione del termine ordinario di prescrizione del credito.
- Per valutare la prescrizione è necessario verificare la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo e l'eventuale presenza di atti interruttivi della prescrizione, come notifiche o intimazioni di pagamento.
- Non è sufficiente richiamare genericamente i termini previsti per l'accertamento o per la riscossione: il termine applicabile deve essere individuato in base alla natura del credito e alle norme speciali eventualmente vigenti.
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