Cassazione Civile, Ordinanza n. 13507/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di tredici avvisi di intimazione notificati a seguito del mancato pagamento di altrettante cartelle esattoriali. La contribuente deduceva di non avere mai ricevuto la notificazione delle cartelle presupposte. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale riformava parzialmente, annullando solo uno degli avvisi di intimazione per nullità della notificazione della relativa cartella. In cassazione la contribuente proponeva cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle esattoriali, sostenendo che fosse invalida la notifica a familiari in assenza di prova dell’invio della raccomandata informativa prevista per le notifiche eseguite ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. richiamato dalla disciplina tributaria; (2) violazione delle norme su notifica e domicilio fiscale, assumendo che la consegna fosse avvenuta in luogo diverso dal domicilio fiscale; (3) e (4) omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla decadenza per tardiva notifica delle cartelle e alla mancata comunicazione preventiva ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; (5) omessa pronuncia sulla doglianza di difetto di motivazione degli avvisi di intimazione ai sensi dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse verificato un presupposto necessario di validità della notificazione delle cartelle eseguita mediante consegna a familiari dopo l’entrata in vigore della disciplina applicabile, ossia l’invio della raccomandata informativa alla destinataria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a ottenere una diversa ricostruzione in fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Ha ritenuto assorbiti i motivi terzo e quarto, osservando che le questioni ivi riproposte sarebbero esaminabili solo ove nel giudizio di rinvio venga accertata l’invalidità della notifica delle cartelle. Ha invece respinto il quinto motivo, affermando che non vi è omessa pronuncia quando la decisione impugnata comporti implicitamente il rigetto della questione non espressamente trattata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti indicati e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazioni di legge in materia di notificazione delle cartelle e degli avvisi di intimazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare errori processuali consistenti in asserite omesse pronunce.
la Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta il rigetto implicito della questione non espressamente esaminata.
richiamato quale modalità di notificazione mediante consegna a persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda.
art. 60, comma 1, lettera b-bis), D.P.R. n. 600 del 1973
la validità della notificazione eseguita a persona di famiglia richiede anche l’invio della raccomandata informativa alla destinataria, per le notifiche soggette alla disciplina applicabile dopo la modifica normativa del 2006.
art. 26, comma 5, D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato dalla ricorrente e considerato nel sistema di notificazione delle cartelle di pagamento.
art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1973
opera il richiamo alla disciplina di cui all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 per la notificazione della cartella di pagamento.
la Corte rileva che le cartelle notificate dopo il 4 luglio 2006 ricadono nel regime introdotto da tale decreto.
citata come legge di conversione del D.L. n. 223 del 2006.
art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973
norma richiamata per la dedotta decadenza nella notifica delle cartelle, ma la relativa censura è stata dichiarata assorbita.
artt. 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973
norme richiamate per la dedotta mancanza della comunicazione preventiva al contribuente; la questione è stata dichiarata assorbita.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
invocato per censurare il difetto di motivazione degli avvisi di intimazione; la censura è stata respinta.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
consente la cassazione con rinvio nei limiti precisati dalla motivazione.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Quando la notificazione di una cartella esattoriale è eseguita mediante consegna a un familiare ai sensi della disciplina richiamata dal sistema tributario, la sua validità postula anche la prova dell’invio della raccomandata informativa alla destinataria, ove richiesta dalla normativa applicabile ratione temporis.
- Il giudice di merito, per ritenere valida la notificazione di una cartella, deve accertare positivamente tutti i presupposti normativi richiesti; la mancata verifica di uno di essi integra violazione di legge censurabile in cassazione.
- Il motivo di ricorso che pretende una diversa ricostruzione del fatto storico già accertato dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità.
- Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando la decisione del giudice di merito comporta, anche implicitamente, il rigetto della questione non espressamente esaminata, purché tale rigetto sia logicamente necessario rispetto alla statuizione adottata.
- Le questioni relative a decadenza dalla pretesa e a vizi genetici delle cartelle presupposte non possono essere utilmente riesaminate nel giudizio sugli avvisi successivi se, in base alla decisione impugnata, le cartelle devono ritenersi comunque ritualmente notificate; tali questioni diventano scrutinabili solo se venga meno il presupposto della ritualità della notifica.
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