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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13507/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di tredici avvisi di intimazione notificati a seguito del mancato pagamento di altrettante cartelle esattoriali. La contribuente deduceva di non avere mai ricevuto la notificazione delle cartelle presupposte. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale riformava parzialmente, annullando solo uno degli avvisi di intimazione per nullità della notificazione della relativa cartella. In cassazione la contribuente proponeva cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle esattoriali, sostenendo che fosse invalida la notifica a familiari in assenza di prova dell’invio della raccomandata informativa prevista per le notifiche eseguite ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. richiamato dalla disciplina tributaria; (2) violazione delle norme su notifica e domicilio fiscale, assumendo che la consegna fosse avvenuta in luogo diverso dal domicilio fiscale; (3) e (4) omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla decadenza per tardiva notifica delle cartelle e alla mancata comunicazione preventiva ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; (5) omessa pronuncia sulla doglianza di difetto di motivazione degli avvisi di intimazione ai sensi dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse verificato un presupposto necessario di validità della notificazione delle cartelle eseguita mediante consegna a familiari dopo l’entrata in vigore della disciplina applicabile, ossia l’invio della raccomandata informativa alla destinataria. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a ottenere una diversa ricostruzione in fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. Ha ritenuto assorbiti i motivi terzo e quarto, osservando che le questioni ivi riproposte sarebbero esaminabili solo ove nel giudizio di rinvio venga accertata l’invalidità della notifica delle cartelle. Ha invece respinto il quinto motivo, affermando che non vi è omessa pronuncia quando la decisione impugnata comporti implicitamente il rigetto della questione non espressamente trattata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti indicati e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la notificazione di una cartella esattoriale è eseguita mediante consegna a un familiare ai sensi della disciplina richiamata dal sistema tributario, la sua validità postula anche la prova dell’invio della raccomandata informativa alla destinataria, ove richiesta dalla normativa applicabile ratione temporis.
  • Il giudice di merito, per ritenere valida la notificazione di una cartella, deve accertare positivamente tutti i presupposti normativi richiesti; la mancata verifica di uno di essi integra violazione di legge censurabile in cassazione.
  • Il motivo di ricorso che pretende una diversa ricostruzione del fatto storico già accertato dal giudice di merito è inammissibile in sede di legittimità.
  • Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando la decisione del giudice di merito comporta, anche implicitamente, il rigetto della questione non espressamente esaminata, purché tale rigetto sia logicamente necessario rispetto alla statuizione adottata.
  • Le questioni relative a decadenza dalla pretesa e a vizi genetici delle cartelle presupposte non possono essere utilmente riesaminate nel giudizio sugli avvisi successivi se, in base alla decisione impugnata, le cartelle devono ritenersi comunque ritualmente notificate; tali questioni diventano scrutinabili solo se venga meno il presupposto della ritualità della notifica.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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