Sentenza n. 722/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Ricorso per l''annullamento del provvedimento reso in data 04.10.2024, notificato nella medesima giornata, con il quale il Centro di Selezione di Palermo giudicava la ricorrente “INIDONEO agli accertamenti psicofisici per le seguenti cause: B3-Documentata tiroidite di Hashimoto” in relazione alla procedura concorsuale indetta con Decreto M_D AB05933 REG2023 0602854 del 16.10.2023 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, per il reclutamento di 6.200 volontari in ferma prefissata iniziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14\1\2025 : ricorso per l'annullamento previa sua sospensione deldecreto n. M_D AB05933 REG20240732127 del 17.12.2024, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, non notificato alla ricorrente, con il quale “...Art.1 E’ approvata ai sensi dell’articolo 11 del bando di reclutamento citato nelle premesse, la seguente graduatoria di merito, relativa al 3° blocco 2024, dei VF1 dell’Esercito per incarico principale che sarà assegnato dalla Forza Armata, redatta dalla commissione valutatrice secondo le modalità previste dagli articolo 9 e 11 dello stesso bando…” ; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati con i presenti motivi aggiunti ed in ogni caso connesso a quelli impugnati con ricorso iscritto sub n. 12077/24 R.G., in questa sede integralmente richiamati e trascritti; e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con l’adozione di ogni conseguente statuizione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14\1\2025 : del decreto n. M_D AB05933 REG20240732127 del 17.12.2024, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, non notificato alla ricorrente, con il quale “...Art.1 E’ approvata ai sensi dell’articolo 11 del bando di reclutamento citato nelle premesse, la seguente graduatoria di merito, relativa al 3° blocco 2024, dei VF1 dell’Esercito per incarico principale che sarà assegnato dalla Forza Armata, redatta dalla commissione valutatrice secondo le modalità previste dagli articolo 9 e 11 dello stesso bando…” ; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati con i presenti motivi aggiunti ed in ogni caso connesso a quelli impugnati con ricorso iscritto sub n. 12077/24 R.G., in questa sede integralmente richiamati e trascritti; e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con l’adozione di ogni conseguente statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici per documentata tiroidite di Hashimoto e successiva graduatoria concorsuale relativa al reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale nell'Esercito Italiano
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio del Centro di Selezione di Palermo che l'aveva dichiarata inidonea agli accertamenti psicofisici nell'ambito della procedura concorsuale indetta dal Ministero della Difesa per il reclutamento di 6.200 volontari in ferma prefissata iniziale, contestando la valutazione fondata sulla diagnosi di tiroidite di Hashimoto. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione alla graduatoria concorsuale successivamente approvata e ha chiesto il riconoscimento dell'idoneità ai fini concorsuali. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione affidata alla Commissione Medica Interforze di II Istanza. La prima relazione ha ritenuto la ricorrente idonea al servizio militare, ma non idonea al reclutamento come volontaria in ferma iniziale nell'Esercito, con profilo nella fascia B e coefficiente 3 per la caratteristica somatofunzionale AV-EM. A seguito dell'eccezione della ricorrente relativa alla violazione del contraddittorio, dovuta alla mancata comunicazione del referto specialistico e alla conseguente impossibilità di formulare osservazioni tramite il consulente di parte, il TAR ha disposto un supplemento di verificazione. La nuova relazione, esaminate le osservazioni della consulente di parte, ha confermato la distinzione tra idoneità al servizio militare e non idoneità al reclutamento come VFI nell'Esercito.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo di non avere motivo per discostarsi dalle conclusioni dell'Organo verificatore. La verificazione è stata considerata condotta con rigoroso criterio metodologico e adeguato approfondimento del caso; il supplemento istruttorio ha inoltre consentito di acquisire e valutare le osservazioni della consulente di parte, superando la contestazione relativa al contraddittorio. L'esito della verificazione ha fornito sufficiente conferma del giudizio di inidoneità espresso in sede concorsuale, pur riconoscendo l'idoneità della ricorrente al servizio militare in generale. Le spese di giudizio sono state compensate, mentre la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in euro 500,00.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio mediante sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014
direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare
È stato utilizzato dall'Organo verificatore quale parametro tecnico per distinguere l'idoneità al servizio militare dalla non idoneità al reclutamento come volontario in ferma iniziale nell'Esercito.
art. 11 del bando di reclutamento
E’ approvata ai sensi dell’articolo 11 del bando di reclutamento citato nelle premesse, la seguente graduatoria di merito
Costituisce la base regolativa dell'approvazione della graduatoria impugnata con motivi aggiunti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Ha giustificato l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Ha concorso a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Ha concorso a fondare l'oscuramento dei dati sanitari contenuti nella sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo relativo all'idoneità psicofisica per il reclutamento militare, il giudice può fondare la decisione sulle conclusioni di una verificazione tecnica quando l'organo verificatore abbia applicato con rigore metodologico i parametri tecnici pertinenti e abbia adeguatamente approfondito la situazione sanitaria individuale.
- L'idoneità generale al servizio militare non comporta necessariamente l'idoneità al reclutamento per uno specifico ruolo o forza armata, qualora la disciplina tecnica applicabile preveda profili sanitari e coefficienti differenti per l'accesso a quel particolare impiego.
- Quando il contraddittorio tecnico nella verificazione sia stato contestato per la mancata conoscenza di un referto o per l'impossibilità di formulare osservazioni, il vizio può essere superato disponendo un supplemento di verificazione che acquisisca le osservazioni del consulente di parte e imponga all'organo verificatore di tenerne conto e di darne motivatamente conto nella relazione conclusiva.
- La valutazione tecnica dell'organo verificatore può confermare il giudizio di inidoneità concorsuale anche in presenza di documentazione medica prodotta dalla parte, quando il giudice ritenga la relazione metodologicamente rigorosa, adeguatamente istruita e non superata da elementi contrari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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