Sentenza del 28/01/2019 n. 1056 - Comm. Trib. Prov. Catania
Notifiche degli avvisi di accertamento con poste private - Inesistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguarda la validità della notifica di avvisi di accertamento effettuata tramite un'impresa di poste private. Secondo l'impostazione richiamata, i servizi relativi alle notificazioni e alle comunicazioni a mezzo posta connesse alla notificazione di atti giudiziari, disciplinati dalla legge n. 890/1982, sono riservati in via esclusiva al fornitore del servizio postale universale, ossia Poste Italiane S.p.A. Tale riserva comprenderebbe anche le notifiche postali degli atti tributari sostanziali e processuali. La notifica eseguita tramite un operatore postale privato sarebbe pertanto inesistente, e non semplicemente nulla.
La decisione
La tesi riportata è nel senso dell'accoglimento della contestazione del contribuente, con conseguente inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento effettuata tramite poste private. Tuttavia, il testo non contiene gli estremi completi della sentenza, né il dispositivo, né l'indicazione specifica delle parti; pertanto non è possibile ricostruire con certezza l'esito processuale concreto, l'eventuale annullamento dell'atto impositivo o la regolazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 4 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261
Richiamato quale disposizione relativa ai servizi postali riservati e al perimetro del servizio postale universale.
Art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261
Richiamato per sostenere la riserva al fornitore del servizio universale dei servizi connessi alle notificazioni di atti giudiziari.
Direttiva 97/67/CE
Richiamata quale disciplina europea di riferimento per il servizio postale e per l'individuazione dei servizi eventualmente riservati.
Legge 20 novembre 1982, n. 890
Disciplina le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e, secondo la tesi riportata, costituisce il riferimento anche per le notifiche postali degli atti tributari.
Art. 1 della legge n. 296/2006
Richiamato nel quadro normativo relativo alle notificazioni degli atti tributari.
Art. 1, comma 172, della legge n. 296/2006
Richiamato specificamente in relazione alla disciplina delle notificazioni degli atti tributari.
Art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993
Richiamato quale disposizione collegata alla notifica degli atti relativi ai tributi locali.
Massime di principio
- Quando la legge riserva determinate notificazioni al fornitore del servizio postale universale, l'utilizzo di un operatore postale privato può compromettere la validità della notifica, fino a determinarne l'inesistenza secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.
- La contestazione deve concentrarsi sulla prova concreta del soggetto che ha eseguito la spedizione e la consegna, verificando denominazione dell'operatore, titolo abilitativo, tipo di atto notificato e disciplina vigente al momento della notifica.
- L'invalidità della notifica non equivale automaticamente all'estinzione del tributo o all'impossibilità definitiva per l'amministrazione di agire: occorre verificare l'eventuale perfezionamento della conoscenza dell'atto, la tempestività di una nuova notifica e i termini di decadenza applicabili.
- L'orientamento indicato deve essere applicato con cautela, perché la disciplina del servizio postale e della liberalizzazione dei servizi può essere stata modificata nel tempo e perché la qualificazione del vizio può dipendere dalla specifica fattispecie e dalla giurisprudenza più recente.
- In un caso analogo è opportuno produrre la busta, l'avviso di ricevimento, la relata o distinta di spedizione e ogni documento che identifichi l'operatore postale, contestando specificamente la legittimazione del soggetto che ha eseguito la notificazione.
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