Cassazione Penale, Ordinanza n. 36260/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 16 ottobre 2025 della Corte di appello di Bologna, che aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, tenendo conto della continuazione con il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, già giudicato con sentenza del Tribunale di Modena del 28 novembre 2018, irrevocabile il 24 giugno 2020. Con un unico motivo ha denunciato l’erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. 309/1990, sostenendo che i giudici di merito avessero esteso indebitamente il concetto di partecipazione all’associazione e avessero desunto l’esistenza del vincolo associativo dalla sola detenzione di circa tre chilogrammi di marijuana contestata nel procedimento modenese. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproponeva quelle d’appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, che aveva valorizzato le dichiarazioni del collaboratore, i riscontri investigativi successivi alla perquisizione del 27 settembre 2018 e all’arresto in flagranza, i rapporti continuativi con un esponente di primo livello del sodalizio, le direttive ricevute e le comunicazioni mediante chat criptata per concordare le modalità operative del gruppo.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile per difetto di specificità: il motivo reiterava le censure d’appello senza un puntuale confronto critico con le ragioni della sentenza e senza individuare specifici vizi logico-giuridici. La Corte ha osservato che la decisione impugnata non aveva fondato la partecipazione associativa sul solo episodio di detenzione di marijuana, ma su un articolato quadro di dichiarazioni e riscontri, che il ricorso non affrontava. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in considerazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore Truzzi, secondo cui il ricorrente faceva parte di un gruppo di spacciatori con a capo Davide Parnneggiani e aveva in precedenza operato per il sodalizio diretto da Scarantino.
La partecipazione all’associazione è stata ritenuta sulla base di dichiarazioni attendibili e di plurimi riscontri relativi ai rapporti continuativi, alle direttive ricevute e alle modalità operative condivise, non sulla sola detenzione di stupefacente.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a reiterare le censure già proposte in appello senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata, individuare specifici vizi logico-giuridici o spiegare perché le risposte dei giudici di merito sarebbero erronee.
- La partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da un quadro convergente di dichiarazioni attendibili e riscontri esterni che evidenzi rapporti continuativi, ricezione di direttive e condivisione delle modalità operative del sodalizio; una censura che attribuisca la decisione al solo episodio di detenzione non è specifica se non si confronta con tale quadro motivazionale.
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