Cassazione Civile, Ordinanza n. 15516/2025 del 10/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di intimazione di pagamento, con i relativi atti presupposti, una cartella di pagamento e il sotteso avviso di accertamento notificati a un contribuente poi deceduto. La sentenza di merito aveva ritenuto rituale la notifica della cartella, sufficiente la consegna a una persona di famiglia, e aveva respinto le doglianze sulla mancata notifica degli atti presupposti, sulla qualità dell’agente della riscossione, sulla prova documentale della notifica e sulla prescrizione/decadenza del tributo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o per relationem; omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla chiamata in causa dell’ente impositore; omessa pronuncia e violazione delle norme sulla notifica dell’avviso di accertamento e della cartella; contestazione della qualifica dell’agente di riscossione e della conformità delle copie agli originali; omessa motivazione sulla documentazione prodotta a prova della notifica; omessa pronuncia su prescrizione e decadenza. In memoria è stata inoltre chiesta la declaratoria di cessata materia del contendere per effetto dello stralcio automatico dei debiti di modesto importo previsto dalla normativa sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto il ricorso tempestivo, ma ha poi verificato che la cartella e l’intimazione si fondavano su due singoli carichi di ruolo di importo residuo inferiore a 1.000 euro ciascuno, affidati nel periodo rilevante dalla norma sopravvenuta sullo stralcio automatico. Ha quindi applicato l’annullamento ex lege dei debiti e ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché i titoli impugnati erano stati eliminati automaticamente. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione della resistente. È stato altresì escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327, primo comma, c.p.c.
richiamato per verificare la tempestività del ricorso, in relazione al termine semestrale per l’impugnazione della sentenza non notificata
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma di coordinamento sul termine per proporre ricorso in materia tributaria
art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014
richiamato per la sospensione feriale dei termini processuali
art. 155, comma 2, c.p.c.
richiamato per il criterio di computo dei termini processuali
art. 2963, comma 4, c.c.
richiamato per il criterio di computo dei termini a giorni, mesi o anni
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia
art. 112 c.p.c.
richiamato a fondamento delle censure di omessa pronuncia e ultrapetizione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della motivazione della sentenza impugnata
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
art. 2697 c.c.
richiamato nei motivi relativi all’onere della prova e alla prova della notifica
art. 39 della l. n. 112 del 1999
citato nel secondo motivo come norma che, secondo il ricorrente, imponeva la chiamata in causa dell’ente impositore
art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nei motivi sulla notifica dell’avviso di accertamento e della cartella
art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nei motivi sulla notifica e sulla procedura di riscossione
art. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000
richiamato in relazione alla conformità delle copie e alla qualità del soggetto che ha rilasciato l’attestazione
art. 2948 c.c.
richiamato nel motivo sulla prescrizione del tributo
art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018
"i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati"
ha determinato l’annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro per singolo carico affidato nel periodo 2000-2010; il limite va riferito al singolo carico e non all’importo complessivo della cartella
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere, in ragione dell’esito, il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta prevede l’annullamento automatico di specifici carichi affidati alla riscossione, il giudice deve verificare d’ufficio se i titoli impugnati rientrano nei presupposti oggettivi e temporali della definizione, con conseguente carenza di interesse all’impugnazione.
- Ai fini dello stralcio dei debiti di modesto importo, il limite monetario va riferito al singolo carico affidato all’agente della riscossione e non al totale complessivo della cartella o dell’intimazione.
- Nel calcolo della soglia prevista per l’annullamento automatico si considera l’importo residuo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, restando esclusi gli interessi di mora e l’aggio della riscossione.
- Se il titolo impugnato è travolto ex lege da un annullamento automatico sopravvenuto, il ricorso diventa inammissibile per difetto di interesse, indipendentemente dall’esame nel merito delle altre censure.
- La tempestività del ricorso va verificata applicando le regole sul computo civile dei termini processuali e tenendo conto della sospensione feriale, senza sommare i giorni effettivi del mese ma facendo scadere il termine nel giorno corrispondente.
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