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Sentenza

Sentenza n. 610/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando e atti della procedura selettiva, nonché conferimento dell’insegnamento di Letteratura spagnola a un’altra candidata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato al bando per il conferimento retribuito di attività didattiche curriculari relative a due insegnamenti di lingua e letteratura spagnola. Aveva effettuato più invii tramite PEC, ma due messaggi contenenti le domande di partecipazione e parte degli allegati non erano stati recapitati nella casella dell’Ateneo. Il ricorrente ha dedotto che il mancato recapito dipendesse da un malfunzionamento della casella PEC dell’Università e ha sostenuto che l’Ateneo avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio, in applicazione dei principi di buon andamento, correttezza, legittimo affidamento e favor partecipationis. Ha inoltre contestato l’assegnazione dell’insegnamento alla controinteressata per omessa pubblicazione della graduatoria finale, violazione del regolamento di Ateneo, omessa motivazione e difetto di istruttoria. Nel corso del giudizio ha chiesto comunque la decisione nel merito ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., anche ai fini risarcitori, opponendosi alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta conclusione dell’anno accademico.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che la documentazione prodotta, compresi gli originali informatici depositati tardivamente, non provasse l’invio entro il termine di una PEC contenente le sole domande di partecipazione, come sostenuto dal ricorrente. È invece emerso che le domande erano contenute in due messaggi PEC inviati entro il termine, ma non recapitati, per i quali il gestore aveva trasmesso avvisi di mancata consegna già diverse ore prima della scadenza. Il candidato, usando la normale diligenza, avrebbe dovuto verificare tempestivamente l’esito della trasmissione, individuare la causa del mancato recapito e rinnovare l’invio entro il termine. Il soccorso istruttorio non poteva operare: esso consente la regolarizzazione di domande tempestivamente ricevute ma incomplete o affette da irregolarità formali sanabili, non la rimessione in termini per istanze mai recapitate quando il mancato perfezionamento dell’invio sia imputabile alla negligenza del candidato. Il Collegio ha inoltre dichiarato inammissibili, per carenza di interesse, le censure relative alle operazioni selettive successive all’esclusione, poiché il ricorrente, legittimamente estraneo alla competizione, non conservava un interesse qualificato a contestare l’assegnazione dell’incarico o l’assenza della graduatoria. La domanda non è stata dichiarata improcedibile, poiché il ricorrente aveva espressamente mantenuto interesse alla decisione anche ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 97 Costituzione

    I principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione non impongono di disapplicare le regole della procedura selettiva né consentono di supplire alla mancata tempestiva ricezione della candidatura imputabile alla negligenza del candidato.

  • art. 1, comma 1, l. 241/1990

    I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa non fondano una rimessione in termini in assenza di una domanda tempestivamente ricevuta.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio consente la regolarizzazione di domande tempestivamente ricevute ma incomplete o formalmente irregolari; non permette di sanare la mancata ricezione della domanda entro il termine decadenziale.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando il ricorrente dichiara di conservare interesse alla decisione ai fini risarcitori, la sopravvenuta conclusione dell’attività cui si riferisce l’atto impugnato non determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La produzione documentale effettuata oltre il termine libero di quaranta giorni può essere dichiarata intempestiva; il Collegio può tuttavia soprassedere alla relativa declaratoria quando la documentazione, pur tardiva, confermi la fondatezza delle difese dell’amministrazione.

  • art. 3 del bando

    «La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la selezione, devono essere presentati, a pena di esclusione, via pec»; «Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile»; «La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 12:00 del 24/09/2025».

    La lex specialis imponeva la trasmissione via PEC della domanda completa e degli allegati prescritti entro il termine decadenziale; la mancata ricezione entro tale termine comportava l’inammissibilità della candidatura.

  • art. 8 del regolamento di Ateneo relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento

    La censura relativa alla mancata pubblicazione della graduatoria non può essere utilmente proposta dal candidato la cui esclusione dalla procedura sia stata legittimamente accertata.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, il soccorso istruttorio può sanare omissioni o irregolarità formali di una domanda tempestivamente ricevuta dall’amministrazione, ma non può trasformarsi in una rimessione in termini per una candidatura mai recapitata entro il termine decadenziale.
  • Il candidato che trasmette una domanda tramite PEC è tenuto, secondo ordinari doveri di diligenza e autoresponsabilità, a verificare tempestivamente l’avvenuta consegna; se riceve un avviso di mancata consegna prima della scadenza, deve attivarsi per correggere il problema e rinnovare l’invio entro il termine.
  • Quando il mancato perfezionamento della trasmissione telematica è riconducibile alla negligenza del candidato, i principi di buona fede, buon andamento, favor partecipationis e legittimo affidamento non impongono all’amministrazione di ammettere la candidatura tardivamente o mai ricevuta.
  • Il concorrente legittimamente escluso da una procedura selettiva non è legittimato a contestare gli atti successivi della procedura, inclusa la valutazione degli altri candidati e l’assegnazione dell’incarico, poiché non dispone più di un interesse qualificato, neppure strumentale, alla riedizione della procedura.
  • La dichiarazione del ricorrente di conservare interesse alla decisione ai fini risarcitori impedisce la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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