Cassazione Penale, Sentenza n. 11575/2026 del 26/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) censura della ricostruzione della distrazione di beni (capo A) per carenza probatoria e vizio motivazionale, sostenendo che il valore e l'effettiva esistenza delle rimanenze per euro 1.475.000 non erano dimostrati, mancassero inventari e che le uniche affermazioni relative alla diminuzione del magazzino fossero sue ammissioni non comprovate da riscontri (vendite, incassi, restituzioni); 2) doglianza circa l'elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale (capo B), lamentando la mancanza di motivazione sul dolo specifico e l'omessa precisazione tra le due fattispecie alternative contestate (sottrazione delle scritture o tenuta irregolare), nonche' l'insufficiente trattamento delle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello aveva adeguatamente ricostruito la sottrazione dei beni sulla base di elementi complessivi: il dato di bilancio relativo alle rimanenze (non contestato dal ricorrente), le dichiarazioni spontanee dell'imputato che ammettevano vendite e cessioni nel periodo cruciale, l'assenza di documentazione e di inventari al momento del fallimento, il trasferimento formale della societa' e della sede in prossimita' del fallimento e la consegna apparente della contabilita' al subentrante (Peros) che la Corte ha ritenuto strumentali a occultare il patrimonio. Quanto al profilo documentale, la Corte ha ritenuto provato il dolo specifico della sottrazione delle scritture in un contesto di spoliazione fraudolenta finalizzata a danneggiare i creditori e/o a procurare un ingiusto profitto. Conseguentemente sono state confermate le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali secondo l'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 1 L.F.
La Corte ha interpretato la disposizione come applicabile alla distrazione di beni aziendali; ha ritenuto che il dolo specifico e la distrazione possano essere desunti dal complesso di elementi indiziari (bilancio, ammissioni dell'imputato, timing delle cessioni e assenza di tracciabilita') anche in assenza di inventario formale
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (bancarotta documentale)
art. 216, comma 1, n. 2 L.F. (contestata alternativamente nella specie)
La Corte territoriale ha dato prevalente rilievo alla fattispecie di sottrazione delle scritture con dolo specifico, ritenendo che la consegna formale della documentazione a terzi potesse equivalere a sottrazione quando inserita in un disegno fraudolento volto a occultare la reale situazione patrimoniale
art. 33 legge fallimentare
Richiamata nella fase istruttoria con riferimento alla relazione del curatore; la Corte ha valutato l'affidabilita' della documentazione contabile reperita e l'incidenza delle lacune su ricostruzione patrimoniale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Richiami formali relativi ai limiti dell'impugnazione in Cassazione, utilizzati per delimitare i motivi consentiti
art. 611 cod. proc. pen. e d.lgs. 10.10.2022 n. 150
art. 611 c.p.p.; d.lgs. 150/2022
Norme processuali richiamate per la trattazione del ricorso in assenza di richiesta di trattazione orale secondo la disciplina aggiornata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La mancanza di inventari o documentazione non esclude automaticamente la prova della distrazione: il giudice puo' ricostruire il patrimonio mancato anche tramite il bilancio, le ammissioni dell'imputato e il contesto fattuale se emerge un disegno complessivo di spoliazione
- Le ammissioni del dirigente o proprietario rese in giudizio (anche come giustificazioni) possono rafforzare la ricostruzione accusatoria se non corredate da riscontri documentali o bancari che ne confermino la destinazione lecita dei beni o dei ricavi
- Trasferimenti formali di societa', cambio di sede o passaggi di carica immediatamente precedenti al fallimento possono essere considerati meri espedienti se emergono elementi che ne dimostrano la strumentalita' rispetto a un progetto di occultamento
- Nel reato di bancarotta documentale il dolo specifico richiesto per la fattispecie di sottrazione puo' essere desunto da circostanze esteriori (tempistica, occultamento, consegne fittizie) e non solo dalla prova materiale della sottrazione
- Se l'imputazione contesta alternativamente piu' fattispecie, il giudice deve comunque motivare quale di esse ritiene applicabile; tuttavia, se la motivazione mostra chiaramente quale fattispecie e' stata ritenuta, la Cassazione puo' ritenere la scelta congruamente motivata
- Per difendersi efficacemente in casi simili e' fondamentale produrre tracciabilita' delle vendite/incassi, ricevute di trasferimento o restituzione di merci, inventari dettagliati, corrispondenza e testimonianze che dimostrino la destinazione concreta dei beni o dei ricavi
- I giudici valorizzano il quadro fattuale nel suo insieme: singole lacune documentali possono essere superate quando la coerenza degli elementi circostanziali consente una ricostruzione univoca del disegno fraudolento
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