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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08852/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla fornitrice per il pagamento del prezzo di una fornitura di profilati metallici. La società acquirente propose opposizione deducendo che parte dei profilati consegnati era difforme dall'ordine e comunque viziata, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni. Il tribunale respinse l'opposizione; in appello l'acquirente sostenne, tra l'altro, che la denuncia dei vizi era tempestiva perché i difetti non erano agevolmente visibili, che l'onere della prova era stato mal distribuito, che l'accordo doveva essere interpretato in base ai disegni tecnici forniti dall'acquirente e che la fornitrice aveva comunque riconosciuto i vizi. La prima cassazione accolse il motivo relativo all'omesso esame del riconoscimento dei vizi e rinviò. In sede di rinvio la corte d'appello revocò il decreto solo in parte, ritenendo riconosciuti dalla fornitrice i vizi relativi ai profilati di spessore 40/10, mentre confermò la debenza del prezzo per la restante fornitura e respinse la domanda risarcitoria. La fornitrice ricorse di nuovo per cassazione con quattro motivi: travisamento della prova sulle missive che sarebbero state lette come ammissione dei vizi; omesso esame del fatto che in concreto erano stati controllati solo alcuni pezzi; omesso esame del fatto che l'offerta accettata avrebbe richiamato tolleranze diverse; falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione dell'accordo sulle tolleranze applicabili. La ricorrente sosteneva che le lettere prodotte avessero solo finalità conciliative e che il parametro corretto fosse la norma UNI EN 10162, non i disegni tecnici e la norma ISO 2768-m.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non sussisteva travisamento della prova: le missive della fornitrice, lette nel loro contenuto oggettivo, potevano legittimamente essere interpretate come riconoscimento dei vizi limitatamente ai profilati di spessore 40/10, e la tesi del travisamento non coincideva con una diversa valutazione del materiale istruttorio. Ha respinto il secondo motivo perché il fatto che fossero stati visionati solo alcuni pezzi non era decisivo, dato che il riconoscimento dei vizi riguardava l'intera fornitura dei profilati di quello spessore, in relazione a un sistema di taglio comune. Ha respinto il terzo motivo perché la censura non lamentava davvero l'omesso esame di un fatto decisivo, ma sollecitava una nuova valutazione del materiale già esaminato; la corte di merito aveva infatti considerato anche l'offerta del 21 ottobre 2008, reputandola non prevalente rispetto ai disegni approvati del 27 giugno 2007. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché volto a ottenere una diversa interpretazione del regolamento contrattuale sulle tolleranze, operazione non consentita in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia già scelto, tra più opzioni ermeneutiche plausibili, quella ritenuta preferibile. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione non ricorre quando il giudice di merito abbia valutato il contenuto delle prove; il travisamento della prova non può essere utilizzato per sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova integra, se del caso, un errore percettivo da far valere nei limiti propri dell'impugnazione, non una mera diversa valutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente una rivalutazione del materiale istruttorio già scrutinato dal giudice di merito.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento della prova trova rimedio, quando ne ricorrano i presupposti, nella revocazione per errore di fatto.

  • art. 1495 c.c.

    Il riconoscimento del vizio da parte del venditore rende non necessaria la denuncia nei limiti in cui il vizio sia stato riconosciuto.

  • art. 1490 c.c.

    La garanzia per vizi richiede la verifica della difformità rispetto alle caratteristiche pattuite del bene fornito.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve rispettare il significato complessivo dell'accordo e delle sue clausole; in cassazione non è censurabile la scelta tra opzioni ermeneutiche entrambe plausibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisca agli elementi istruttori un contenuto oggettivamente incompatibile con quello emergente dagli atti; non basta che la parte proponga una lettura diversa delle prove.
  • Il riconoscimento del vizio da parte del venditore può esonerare l'acquirente dall'onere della denuncia nei limiti del vizio effettivamente ammesso, anche se il riconoscimento avvenga per iscritto in termini non tecnici ma comunque inequivoci.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'omissione di un fatto storico decisivo e non la contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito su fatti già esaminati.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova interpretazione del contratto quando il giudice di merito abbia motivatamente scelto una delle possibili letture delle clausole alla luce del complesso negoziale e dei documenti richiamati.
  • Quando la fornitura sia stata pattuita richiamando disegni tecnici e tolleranze in essi indicate, tali documenti possono prevalere su successivi richiami d'ordine se il giudice di merito li ritiene effettiva base dell'accordo.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaPrescrizione

Testo integrale

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