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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03427/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'Appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con cui era stato recepito l'accordo tra le parti sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per un reato in materia di stupefacenti. In ricorso ha dedotto vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e, in sostanza, la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento. La Corte rileva che la sentenza d'appello era stata emessa a seguito di concordato sul trattamento sanzionatorio raggiunto con il Procuratore Generale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio per cui non sono deducibili con ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. le doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore Generale, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo, né le censure sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    indicato come titolo di reato oggetto della sentenza di appello impugnata, senza ulteriore approfondimento nel provvedimento di legittimità

  • art. 599-bis c.p.p.

    norma che disciplina la sentenza resa in appello a seguito di concordato sul trattamento sanzionatorio; contro tale sentenza sono inammissibili censure sulle condizioni e sul contenuto dell'accordo nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata applicazione o valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., secondo il principio richiamato

  • art. 616 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è la conseguenza della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di appello emessa ex art. 599-bis c.p.p. quando le censure investono profili inerenti alla formazione del consenso al concordato, all'adesione del Procuratore Generale o alla corrispondenza tra accordo e decisione.
  • Nel giudizio definito con concordato in appello non possono essere riproposte in cassazione doglianze su motivi rinunciati, perché l'adesione all'accordo determina la consumazione del potere di censura su tali profili.
  • La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile come motivo di ricorso contro la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., nei limiti del principio richiamato dalla Corte.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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