Cassazione Penale, Ordinanza n. 18000/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha escluso la recidiva e ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, privo di critica analitica della motivazione e di puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei passaggi motivazionali censurati. Ha inoltre osservato che la decisione sul trattamento sanzionatorio era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, fondata sul rilievo del precedente specifico dell'imputato; per il diniego delle attenuanti generiche non è necessario confutare tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990
Costituisce il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato, in materia di sostanze stupefacenti di lieve entità.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990
La sentenza richiama la fattispecie come oggetto della condanna di merito, senza affrontarne nel merito la configurabilità, poiché il ricorso riguarda solo il trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentita una censura che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito senza un'effettiva critica analitica della motivazione impugnata.
- L'atto di impugnazione deve contenere una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei profili motivazionali specificamente contestati; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.
- Quando la motivazione sul trattamento sanzionatorio è congrua, non illogica e corredata dall'esame delle deduzioni difensive, la censura di legittimità non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.
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